Una riflessione sul tema dopo la sentenza
della Corte Costituzionale e il parere n. 2756/2018
La Corte costituziionale con sentenza n. 120/2018 ha dichiarato illegittimo l’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui prevede che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge”. La Corte ha ritenuto che la disposizione fosse incompatibile con parametri di fonte internazionale, quali l’art. 11 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e l’art. 5 della Carta sociale Europea (quali parti di un “sistema di tutela uniforme”), nonché con le sentenze Cedu sui casi Matelly e AdefDroMil; norme vincolanti ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
In attesa di un intervento legislativo in materia di associazioni militari a carattere sindacale, il ministero della Difesa ha emanato una circolare allo scopo di integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi professiionali a carattere sindacale.
Successivamente all’entrata in vigore della circolare, però, il ministero della Difesa ha chiesto un parere al Consiglio di Stato in merito alle implicazioni interpretative.
Preliminarmente si segnala che il parere è stato espresso non già dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, bensì dalla Seconda Sezione dello stesso Consiglio di Stato; ovvero, quella che decide i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti contro il ministero della Difesa.
In altre parole, qualora in futuro un militare fosse sanzionato disciplinarmente per fatti avvenuti nell’ambito dell’attività sindacale, e che quindi fosse necessario verificare l’eventuale violazione di tale circolare, gli stessi giudici che hanno espresso il parere in questione dovrebbero giudicare l’eventuale violazione del predetto atto amministrativo con funzione normativa ma non vincolante per la stessa Amministrazione che l’ha emanata.
A differenza delle leggi e degli atti aventi forza di legge, infatti, le circolari non sono di per sé vincolanti, tanto è vero che la loro violazione in ambito amministrativo non rileva quale “violazione di legge” ma quale sintomo di “eccesso di potere”.
Tale circostanza può rilevare in materia di terzietà e imparzialità del giudice il quale ha espresso al di fuori della sede “processuale” un proprio orientamento su tematiche che potrebbe poi dover riaffrontare in sede contenziosa, che in quella sede rappresenta comunque un “pre-giudizio”.
Ciò posto, pur volendo non considerare tale questione un motivo di obbligatoria astensione del giudice ex art. 51, comma 1, n. 4 Cpc, richiamato dall’art. 17 Cpa, in caso di futuri (o attuali) contenziosi in materia, si ritiene che sarebbe stato maggiormente conveniente che un parere su tali questioni fosse stato espresso dalla “Sezione Consultiva per gli atti normativi” dello stesso Consiglio di Stato, che è formata da giudici diversi rispetto a quelli presenti nella Seconda Sezione.
Fatta questa necessaria premessa, vediamo ora alcuni nodi irrisolti della neonata libertà sindacale riconosciuta ai cittadini con le stellette. ... [continua]
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO:
ABBONATI A POLIZIA E DEMOCRAZIA
per informazioni chiama il numero verde 800 483 328
oppure il numero 06 58331846
|