Il personale che ha lasciato il servizio
nel corso del blocco contrattuale
2011-2014, risulta penalizzato anche sul trattamento
pensionistico, a differenza di quello uscito dal lavoro
dopo il 31/12/2014
La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 266 e 267 dell’art. 1, ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2015, lo sblocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. La manovra, che ha comportato per il personale in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2015 e a decorrere da tale data, incrementi stipendiali nella misura di cui all’allegato prospetto, ha introdotto una ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti del personale cessato dal servizio entro il 31 dicembre 2014.
Si ritiene perciò che gli stessi benefici debbano essere riconosciuti anche al personale collocato in quiescenza, con diritto a pensione, durante il periodo del blocco contrattuale ma che, prima della cessazione dal servizio, aveva maturato il diritto alla promozione con passaggio di parametro, all’assegno funzionale pensionabile, al conseguimento del trattamento dirigenziale, nonché alla progressione economica per classi e scatti di cui gode il personale non contrattualizzato. Questo, naturalmente, mediante riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data dello sblocco) e senza arretrati. Se così non fosse si verificherebbe un grave ingiustizia. Infatti, quest’ultimo personale rimarrebbe penalizzato anche sul trattamento pensionistico per tutta la vita, a differenza di quello cessato dal servizio in data successiva al 31 dicembre 2014, per il quale la penalizzazione del blocco contrattuale è limitato al solo periodo 2011 - 2014.
Occorre precisare infatti che il legislatore, con la norma che ha previsto il blocco della contrattazione per il pubblico impiego (art. 9 della legge 122/2010), al comma 21 dello stesso articolo ha stabilito che: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 (prorogato successivamente fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 1 del D.p.r. n. 12/2013), ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree (parametri per il Comparto Sicurezza e Difesa) eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Intanto ci sono già delle pronunce di alcune Delegazioni Regionali della Corte dei Conti con le quali è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti (un Ammiraglio della Marina Militare e un Generale della Guardia di Finanza), alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dei benefici economici maturati nel corso del blocco contrattuale (vedi Sentenza n. 278/2017 della Regione Lazio e Sentenza n. 13/2018 della Regione Calabria).
Ovviamente ci sono molti pensionati, ex dipendenti pubblici che, senza esserne al corrente, rientrano in questa fatti-specie e risulteranno pertanto alquanto penalizzati.
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