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Aprile/2018 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Pensioni
Confusione istituzionalizzata
di Giuseppe Chiola

In una prima versione della riforma Fornero, con la quale è stato previsto il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo pro-rata per tutti dal gennaio 2012 (decreto 201/2011 - art. 24 comma 1), era prevista una specie di clausola di salvaguardia. In particolare, si prevedeva che in ogni caso l’importo complessivo della pensione non potesse risultare superiore a quello derivante dall’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del relativo comma.
Nel testo definitivo, tale salvaguardia era scomparsa, con la conseguenza che il calcolo della pensione ora comprende tutti i contributi cioè, retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012 in poi.
Successivamente il legislatore accortosi “forse” dell'errore e in considerazione che il contributivo per tutti dal 2012 poteva avvantaggiare coloro che erano in possesso di 40 anni di contributi al 2011, con la legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 707), ha fissato un tetto per i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici che avevano conservato il metodo retributivo fino alla data del 31 dicembre 2011.
Tale norma, infatti, prevede che: “l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Con il successivo comma 708, poi, ha previsto che: “il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data” (1° gennaio 2015).
Intanto l’Inps, con messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, chiarisce che la norma in questione interessa i soggetti iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusiva della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e precisa che, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma, i trattamenti pensionistici aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
A tale fine dispone, per le Gestione dei dipendenti pubblici, che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “in considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1 comma 707 della legge 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.
A tutt’oggi, però, i trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici vengono ancora liquidati considerando l’intera anzianità contributiva conseguita dal 1° gennaio 2012 fino alla data di cessazione dal servizio, calcolata con il sistema contributivo, anche per quel personale che alla data del 31 dicembre 2011 aveva già maturato, con il metodo retributivo, la massima percentuale di pensionabilità prevista dalla vecchia normativa (80% della base pensionabile).
La mancata applicazione di questa norma crea, oggi, soprattutto per l’alta dirigenza statale: Magistratura, Prefettizi, Professori Universitari, Forze Armate, Corpi di Polizia (senza parlare poi dei Parlamentari e dei loro vitalizi) altre pensioni d’oro, trattamenti pensionistici che possono raggiungere anche il 120/130 per cento dell’ultimo stipendio.
Al contrario di quei lavoratori che andranno in pensione negli anni trenta, soggetti al calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo, che avranno trattamenti che raggiungeranno al massimo il 50/60 per cento dell’ultimo stipendio (ovviamente per i pochi fortunati che hanno lavorato con criterio di continuità).

Facciamo qui di seguito l’esempio di un Prefetto o Dirigente Generale delle Forze di Polizia, nato nel mese di dicembre del 1952 ed entrato in accademia ad ottobre del 1972. Cessa dal servizio per limiti di età a 65 anni il 31 dicembre del 2017. La pensione mensile lorda di questo Dirigente, calcolata con il metodo delle due quote (A e B) previste dal d.lgs 503/92 in vigore fino al 31 dicembre 2011, avendo lo stesso a tale data già maturato la massima percentuale di pensione prevista (80% della base pensionabile), sarebbe risultato sicuramente superiore allo stipendio percepito in attività di servizio, visto che la quota B, oggi, risulta sempre maggiore della quota A, causa dell’applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 7 del d.lgs. 503/92, della retribuzione accessoria utile in quota B (per la parte eccedente la maggiorazione del 18%) e del blocco degli aumenti stipendiali e della progressione economica, congelati ormai da più di 7 anni.
Oggi, all’interessato, in aggiunta al trattamento pensionistico maturato alla data del 31 dicembre 2011 con il sistema retributivo, l’Inps attribuita anche la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012 fino alla data del pensionamento calcolata con il sistema contributivo. Inoltre, per il Dirigente Generale delle Forze di Polizia, che cessa dal servizio per limiti di età e il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, trova applicazione anche il cosiddetto “bonus o moltiplicatore” di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/97, che prevede: “l’incremento del montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione” (ovviamente senza alcuna copertura contributiva). Quest’ultimo beneficio viene attribuito anche alle Forze di polizia ad ordinamento militare in alternativa all’istituto dell’ausiliaria, se più favorevole.

L’Inps, con il messaggio n. 211/2015 avanti citato, ha precisato che dopo aver risolto i problemi tecnici avrebbe proceduto a ricalcolare d’ufficio tutte le pensioni liquidate dal 1° gennaio2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Con successivo messaggio (1180/2016) ha illustrato le modalità di riliquidazione; cioè, valorizzando con l’aliquota di rendimento del sistema retributivo anche le anzianità maturate oltre il 40° anno fino alla data del pensionamento. Con l’applicazione di quest’ultimo criterio in verità cambierebbe poco, infatti, il Dirigente Generale di cui all’esempio perderebbe il moltiplicatore ma maturerebbe una percentuale complessiva di pensione pari al 94,80% e acquisirebbe il diritto ai 4 scatti previsti dall’art.27 del d.lgs. 334/2000. Inoltre, con questo sistema, alcuni soggetti che hanno prestato servizio in zone disagiate o all’estero potrebbero superare la percentuale del 100%.
Quest’ultima manovra, però, potrebbe sollevare incertezze sulla legittimità costituzionale del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione alle pensioni già liquidate al 31.12.2014. La Corte Costituzionale, infatti, con varie Sentenze, ha sempre bocciato provvedimenti legislativi che prevedevano modifiche peggiorative sulle pensioni con effetto retroattivo, per cui non è da escludere che la questione rimanga così com’è.
Se dovesse prevalere quest’ultima ipotesi, inoltre, si verificherebbero grosse ingiustizie, non solo nei confronti dei futuri pensionati, come precisato in premessa, ma anche nei confronti dei colleghi, con pari anzianità e qualifica, cessati dal servizio solo qualche giorno prima del 1° gennaio 2012.
Nel caso contrario molti pensionati saranno costretti a restituire grosse somme di denaro, anche se la decorrenza economica, per tutti, è stata fissata dal 1° gennaio 2015. Infatti, gli interessati, non potranno più avvalersi della non ripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, in quanto la nuova giurisprudenza (Sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti), che ha riformato la precedente Sentenza n. 7/2007 della stessa Corte, ha fissato il termine di tre anni entro il quale l’Amministrazione può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di pensione provvisoria.

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