home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:28

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Gennaio/2018 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Previdenza
Pensioni dei pubblici dipend enti ex Inpdap, i vuoti di memoria dell’Inps
di Giuseppe Chiola

In una prima versione della riforma Fornero, con la quale è stato previsto il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo pro-rata per tutti dal gennaio 2012 (decreto 201/2011 - art.24 comma 1), era prevista una specie di clausola di salvaguardia. In particolare, si prevedeva che in ogni caso l’importo complessivo della pensione non potesse risultare superiore a quello derivante dall’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del relativo comma. Nel testo definitivo, tale salvaguardia era scomparsa, con la conseguenza che il calcolo comprende tutti i contributi; è cioè retributivo con 40 anni fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012 in poi.
Successivamente il legislatore accortosi, forse, dell'errore e in considerazione che il contributivo per tutti dal 2012 poteva avvantaggiare coloro che erano in possesso di 40 anni di contributi al 2011, con la legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 707), ha fissato un tetto per i trattamenti pensionistici dei dipendenti che avevano conservato il metodo retributivo fino alla data del 31 dicembre 2011. Tale norma, infatti, prevede che: “l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. Con il successivo comma 708, poi, ha previsto che: “il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data” (1° gennaio 2015). ... [continua]

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO:
ABBONATI A POLIZIA E DEMOCRAZIA

per informazioni chiama il numero verde 800 483 328
oppure il numero 06 66158189

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari