Il principio è stato affermato dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato sentenza del 17 luglio 2017 alla luce del contenuto dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che ai commi 7, 8 e 9 stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”, e corrispondentemente proibisce alle altre Amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che gli “incarichi “ai quali le norme citate fanno riferimento sono di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica affidati dall’Autorità giudiziaria.
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