Viene riconosciuto ai lavoratori studenti il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza agli esami
Viene definito “congedo per la formazione” quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario
o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Viene riconosciuto ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale e universitaria il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, nonché la dispensa dall’effettuare prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Poiché la legge non precisa la misura di questi permessi, è da intendersi che debbano essere limitati ai giorni in cui vengono effettuati gli esami; comunque solitamente i contratti collettivi ne stabiliscono la durata. Il diritto ai permessi per motivi di studio deve essere riconosciuto anche a lavoratori a tempo determinato. La fruizione del congedo perla formazione dà diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non alla retribuzione. Inoltre,il periodo di fruizione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Comunque, è data possibilità al datore di lavoro di non accogliere la richiesta di congedo o in alternativa di differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Inoltre, il datore di lavoro potrà richiedere la presentazione di certificazioni attestanti la frequenza dei corsi di studio ed il sostenimento delle prove di esame. I soggetti che fruiscono di questi permessi possono, anche, prolungare il rapporto di lavoro oltre il limite dell’età pensionabile per un periodo corrispondente alla durata del permesso. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a mesi 6 rispetto alla data del pensionamento. Il lavoratore può riscattare il periodo di congedo oppure può versare i relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo in oggetto è nullo.
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