home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:27

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Marzo/2017 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Permessi per lavoratori studenti
di Giancarlo Laino

Viene riconosciuto ai lavoratori studenti il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza agli esami

Viene definito “congedo per la formazione” quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario
o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Viene riconosciuto ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale e universitaria il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, nonché la dispensa dall’effettuare prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Poiché la legge non precisa la misura di questi permessi, è da intendersi che debbano essere limitati ai giorni in cui vengono effettuati gli esami; comunque solitamente i contratti collettivi ne stabiliscono la durata. Il diritto ai permessi per motivi di studio deve essere riconosciuto anche a lavoratori a tempo determinato. La fruizione del congedo perla formazione dà diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non alla retribuzione. Inoltre,il periodo di fruizione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Comunque, è data possibilità al datore di lavoro di non accogliere la richiesta di congedo o in alternativa di differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Inoltre, il datore di lavoro potrà richiedere la presentazione di certificazioni attestanti la frequenza dei corsi di studio ed il sostenimento delle prove di esame. I soggetti che fruiscono di questi permessi possono, anche, prolungare il rapporto di lavoro oltre il limite dell’età pensionabile per un periodo corrispondente alla durata del permesso. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a mesi 6 rispetto alla data del pensionamento. Il lavoratore può riscattare il periodo di congedo oppure può versare i relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo in oggetto è nullo.

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari