home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:26

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Gennaio - Febbraio/2017 - Panorama sindacale
Documenti sindacali
Tatuaggi e idoneità al servizio nella Polizia di Stato
di

Quali sono le normative e le disposizioni che regolano la materia tatuaggi per gli appartenenti alle Forze dell’ordine e del Comparto Sicurezza e Difesa in generale?
In riferimento all’accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 tipizza tra le cause di non idoneità la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme (Riforma della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7448/2008).
Al riguardo, il Consiglio di Stato (Sezione 6^) con la sentenza n. 02950/2010 del 13 maggio 2010 ha affrontato la questione relativa alla applicabilità del decreto ministeriale n. 198 del 2003, tab. 1, punto 2,, lett. b, laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, ha riguardo ai “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme...”.
Il collegio ha affermato il principio che la sussistenza della causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l’Amministrazione valutare la visibilità dello stesso.
Più nel dettaglio, se è vero che con il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla “presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, è vero anche che - in specie laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcuna attitudine deturpante ne alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme - la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo.
E’ quanto non può sostenersi nel caso di piccoli dimensioni del tatuaggio e dal fatto di essere destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall’ordinaria uniforme.

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari