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Luglio-Settembre/2016 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il mondo del lavoro
Previdenza complementare: libertà di scelta
di Giancarlo Laino



La libertà posta a fondamento della previdenza privata ha come fine ultimo proprio quello di dar maggior forza ai singoli individui, ai quali viene concesso, nell’ambito della soddisfazione delle proprie esigenze di protezione sociale, di riappropriarsi della facoltà di decidere in merito ai bisogni considerevoli di una particolare tutela.
Tutela che dovrà però essere costruita dagli stessi soggetti a livello individuale, tramite una libera scelta tra le forme previdenziali integrative offerte dal mercato.
L‟accoglimento dell’utilità sociale di questo tipo di spazio d‟intervento lasciato ad ogni cittadino trova giustificazione proprio nelle libertà previste dal testo della nostra Costituzione.
Viene contemplata, infatti, la possibilità per il legislatore di attribuire compiti di rilevanza pubblica nei settori dell’assistenza e della previdenza, rendendoli appunto funzionali al fine ultimo dello Stato di attuazione di una protezione sociale, intesa come libertà dal bisogno.
In tal senso, perciò, vengono delineati i “limiti” alla previdenza complementare. Rispettato l‟obiettivo primario di realizzare i “mezzi adeguati alle esigenze di vita” degli individui, in particolare in età di vecchiaia, vi è poi un‟apertura circa la concretizzazione degli stessi mezzi.
Quindi non sembra esclusa affatto la soluzione di un’azione congiunta da parte di soggetto pubblico ed attori privati.
In ogni caso gli strumenti utilizzati da quest’ultimi non devono apparire come corpi svincolati rispetto al sistema previdenziale pubblico, ma al contrario rientrare in quel disegno tanto evocato di welfare mix.
In un sistema a stampo binario, però, a fianco dell’elasticità concessa dalla legge, per quanto riguarda le strutture ed i modi da utilizzare, viene posto un problema di connotazione dell’adeguatezza richiesta per i mezzi da fornire a supporto dei lavoratori per realizzare la meta ultima costituzionale.
Risulta difficile, infatti, definire la “prestazione adeguata”, che sicuramente non può attestarsi al minimo livello di sussistenza, ma fornire un trattamento superiore di copertura.
La garanzia previdenziale non deve porre un appiattimento tra i singoli individui, ma deve soddisfare “esigenze di vita”, che sono direttamente collegate al pieno sviluppo della persona umana. Così queste ultime dipendono senza dubbio dalle condizioni economiche e sociali di ciascun soggetto tutelato.

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