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Luglio-Settembre/2016 - Mondo Poliziotto
Siulp
Questione di spazio. Quando il lavoro va in cantina
di Paolo Zini - Rls Siulp Bari

Se accade che troppo spesso
i lavoratori siano costretti a prestare
servizio in spazi non idonei

Negli ultimi tempi, sembra ci sia una corsa da parte di diversi dirigenti al recupero di spazi da utilizzare per inserire nuove "scrivanie" e/o postazioni di lavoro. Purtroppo, in molti casi, gli spazi in questione sono "recuperati" da locali siti nei seminterrati o addirittura interrati. Una scelta low cost sotto il profilo economico ma che spesso è frutto di un approccio superficiale da parte dei dirigenti-datori di lavoro, che non tiene in considerazione le norme della sicurezza sul lavoro. Andiamo quindi a vedere il perché queste soluzioni possano a volte diventare infelici.
L'Articolo 65 comma 1 del d.l. 81/08 stabilisce che è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Il successivo comma 2, chiarisce che in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Per "esigenze tecniche" è stato chiarito che trattasi, ad esempio, di locali caldaia o altro tipo per i quali i suddetti locali urbanisticamente vengono definiti "locali tecnici". Infine, al comma 3 dello stesso articolo, è stabilito che l’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
In buona sostanza per mettere altre "scrivanie", ovvero per creare altri uffici e quindi postazioni di lavoro nei locali seminterrati o sotterranei, occorre munirsi di preventiva autorizzazione in deroga da parte dell'organo di vigilanza. Da un’esperienza sul campo invece rilevo che l’obbligo di informazione preventiva spesso non sia rispettata; di fatto, molti dirigenti-datori di lavoro consentono l’uso dei locali recuperati come luoghi di lavoro e solo successivamente provvedono a richiedere la relativa autorizzazione in deroga all'organo di vigilanza. Per di più, essendo locali nati per altre esigenze (ad esempio garage-depositi ecc.) hanno una propria destinazione d'uso, pertanto creando al loro interno nuovi ambienti di lavoro, ne deriva, catastalmente parlando, una destinazione urbanistica diversa da quella iniziale. Per tale ragione, prima di richiedere l’autorizzazione in deroga, il datore di lavoro deve accertarsi che i locali siano conformi alla normativa urbanistica vigente come da progetto rilasciato e che le destinazioni d’uso siano compatibili con l’attività lavorativa cui si vuole destinare tali locali. Forse qualcuno teorizza che gli stabili che ospitano le caserme non siano soggette alle discipline urbanistiche in relazione alla destinazione d'uso dei locali? Nulla di più sbagliato atteso che tutte le strutture edilizie, anche quelle che ospitano uffici di Polizia, in fase di realizzazione sono munite di regolari progetti, calcoli di costruzione, per ogni locale previsione della destinazione d'uso e relativi calcoli dei solai, nonché planimetrie dei vari piani che attestino i vari livelli da costruire.
Inoltre, giurisprudenza consolidata ha confermato che in nessun caso l’autorizzazione ex art. 65, comma 3, costituisce titolo alla destinazione d’uso di un locale. Questo perché l'organo di vigilanza essendo formato da personale sanitario, non può dare pareri anche sul profilo strutturale dell'edificio, competenza quest'ultima di tecnici quali geometri o ingegneri.
Oltre ai summenzionati aspetti giuridici, vi è un ulteriore elemento di criticità rappresentato dalla potenziale presenza di gas Radon nei luoghi di lavoro. Infatti, il rischio Radon è da considerarsi, oltre che nei casi di esposizione professionale a materiale potenzialmente radioattivo, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e negli edifici seminterrati.
Il gas in parola è un elemento chimico radioattivo, inodore, incolore ed insapore, e rappresenta per l’uomo la più importante fonte di radiazioni ionizzanti di origine naturale; è presente nel sottosuolo, e come detto prima, tende a concentrarsi particolarmente negli ambienti come i sotterranei e gli edifici seminterrati. Alla luce di quanto prescritto nel d.l. 81/08 all’art. 28 il quale prevede che "il datore di lavoro valuti tutti i rischi”, la valutazione in merito al gas Radon va fatta per i locali seminterrati o interrati. Questo gas è uno dei principali rischi negli ambienti summenzionati e quindi va valutata e misurata in che quantità è presente.
Le misurazioni di gas Radon (che hanno una durata minima di 12 mesi) negli ambienti di lavoro sono inoltre regolamentate specificatamente dal d.l. 241/2000 e dalle linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003. Tali norme stabiliscono che per utilizzare i locali interrati o seminterrati, dovrà essere fatta, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas Radon; infatti, in caso di presenza di gas Radon oltre i livelli prestabiliti, è possibile intervenire più facilmente con soluzioni tecniche, edilizio-strutturali ed impiantistiche, sulle strutture che delimitano gli ambienti, evitando quindi successivi interventi strutturali, anche importanti, ad attività lavorativa ormai iniziata. Tutto questo perché il gas Radon è molto pericoloso per la salute al punto tale che l'Organizzazione mondiale della Sanità lo ha classificato come cancerogeno certo.
In conclusione, il datore di lavoro prima di requisire locali seminterrati o interrati per destinarli ad usi diversi da quelli previsti dai certificati di destinazione urbanistica, deve accertarsi di quanto sopradescritto. Al termine di tutto ciò, va rivisto il D.V.R. e il documento Prevenzione Incendi per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi relativi alla prevenzione degli incendi.
In merito alla presunta riservatezza che escluderebbe i locali adibiti a caserme di Polizia dalle norme urbanistiche e quindi dalle relative destinazione d'uso dei singoli locali, talvolta teorizzata imprudentemente da qualche dirigente, appare opportuno ribadire che il bene salute è un “valore primario” dell’ordinamento costituzionale, che comprende non solo molteplici situazioni soggettive, ma rileva anche nella sua dimensione di “interesse della collettività”.
Tantomeno, si può pensare che ai lavoratori della Polizia di Stato sia precluso il diritto a lavorare in ambienti salubri e conseguentemente siano discriminati rispetto ai lavoratori di altre categorie. Per questo, ogni Dirigente della Polizia di Stato, la cui figura coincide con quella datoriale prevista dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà attenersi pedissequamente a quanto sancito dal d.l. 81/2008.
Tutto il resto rimane pura teoria senza fondamenti, come quella della prevalenza del principio di riservatezza all’interno degli Uffici di Polizia; sul punto giova ricordare che il legislatore ha comunque tenuto in considerazione tale aspetto e, in attesa di definizione della legge, ha previsto come unica "variante" alla norma che il personale della Polizia di Stato, proprio per evitare fuoriuscite di notizie e dati riservati, si avvalga di figure proprie:
• l'attività di vigilanza è svolta da apposito ufficio, istituito presso l'Ufficio centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica sicurezza;
• il datore di lavoro istituisce ed organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva, di personale dell'Amministrazione;
• le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato che devono essere in possesso dei titoli e requisiti di legge;
• le funzioni di R.L.S. per i lavoratori della Polizia di Stato, (nelle more della definizione della disciplina attuativa dell'art. 47 del summenzionato decreto legislativo, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n.559/LEG/503.031. 627 ter del 10 giugno 1997), sono svolte dalle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite.
Il resto delle norme contemplate dalla 81/08 sono operative per tutti, anche per i lavoratori-poliziotti.

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