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Maggio-Giugno/2016 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il mondo del lavoro
Licenziamento per superamento del periodo di comporto
di Giancarlo Laino

Un problema che la riforma lascia del tutto aperto, ed è la terza e ultima delle trappole, è quella della sanzione applicabile al licenziamento per superamento del periodo di comporto. La giurisprudenza ha da tempo stabilito che tale fattispecie non rientra né nella giusta causa né nel giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). La legge Fornero lo aveva inserito fra le fattispecie sanzionate con la tutela reale parziale così come quello per inidonietà psico-fisica. Ora il D. Lgs. 23/2015 non ne parla affatto mentre ha assoggettato alla tutela reale piena il licenziamento per inidoneità. Un'omissione del tutto inspiegabile.
Qualcuno ha parlato di malafede ma compito dell'interprete non è quello di psicanalizzare il legislatore bensì quello di porre rimedio alle sue lacune. Vi sono stati alcuni commentatori i quali hanno sostenuto che il licenziamento per superamento del periodo di comporto potesse essere assimilato e assoggettato alla tutela meramente obbligatoria. La dottrina pare in maggioranza orientata a riesumare la figura della nullità per contrasto con norma imperativa di legge (l'art. 2110 cod. civ., che vieta di licenziare prima che sia decorso il comporto). Negli anni scorsi, a dire il vero, la giurisprudenza aveva escluso che questo tipo di licenziamento potesse essere ritenuto invalido, ma nulla impedisce che, alla luce della nuova legge, questo orientamento possa essere modificato.
La pericolosità del licenziamento per comporto, dunque, non va minimamente sottovalutata poiché se dovesse affermarsi al tesi della nullità ex art. 1428 cod. civ. ciò comporterebbe il diritto del lavoratore licenziato al pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto, con i relativi contributi, maggiorati di sanzioni (per evasione). Il licenziamento per superamento del periodo di comporto va utilizzato quindi con estrema e, anzi, maggiorata prudenza. Nè si pensi che si tratta di un licenziamento molto semplice e privo di rischi derivando da meri calcoli matematici: le aule giudiziarie sono piene di cause in cui si discute di cosa si intenda per anno solare o anno civile, della computabilità dei giorni non lavorativi intercorrenti fra i vari periodi di malattia, del tempo massimo entro cui il licenziamento deve essere adottato (cd. spatium deliberandi ecc.).
Del tutto inspiegabile, infine, risulta la decisione del legislatore di non applicare ai “nuovi” licenziamenti il rito processuale introdotto dagli art. 48-68 della L. 92/2012 (legge Fornero) che assicura una corsia preferenziale e un rito abbreviato alle cause che abbiano ad oggetto un'impugnativa di licenziamento.

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