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Maggio-Giugno/2016 - Mondo Poliziotto
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Luci ed ombre (europee) della recente riforma penale-tributaria
di Gianluca Gambogi Avvocato e docente di Diritto penale tributario presso la Scuola di Polizia Tributa

Non v’è dubbio che tra le sfide future che il nostro Paese dovrà affrontare vi sia quella della riforma tributaria. Forse, rispetto a qualche tempo addietro, si parla meno di tale questione, ma rimane comunque un dato costante sul quale riflettere: quello dell’eccesso della nostra imposizione. Chi può negare infatti che quella italiana sia tra le più alte d’Europa e il livello, così importante, certamente non agevola la ripresa economica e comunque l’economia in generale.
Non può neppure negarsi però che il legislatore sia disattento alle questioni fiscali, tant’è vero che, recentemente, è stata varata, con il D.Lgs. n. 158/15, la riforma penale-tributaria. Il suddetto Decreto riguarda il sistema sanzionatorio penale-tributario, ma dispone anche norme in tema di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.
Un’attenta valutazione delle novità penali-tributarie lascia spazio ad interessanti riflessioni anche su un piano più generale. Prova ne sia che in alcuni passaggi della relazione di accompagnamento alle nuove disposizioni (si pensi soprattutto alla parte che riguarda l’infedeltà dichiarativa prevista dall’art. 4 della normativa penale-tributaria) viene ad evidenziarsi che le nuove norme hanno la finalità di evitare il cosiddetto rischio penale a carico del contribuente: ovverosia quell’alea correlata agli ampi margini di opinabilità ed incertezza che riguardano determinate valutazioni tributarie.
Rischio da evitare, sottolinea il legislatore, anche sul piano della competizione tra ordinamenti giuridici poiché può tradursi in un disincentivo all’allocazione di imprese straniere sul nostro territorio.
La riforma penale-tributaria vuole quindi evitare che le semplici divergenze di vedute tra contribuente e Amministrazione Finanziaria in merito all’applicabilità di norme tributarie specifiche ed anche in merito alle valutazioni sull’opportunità di alcune operazioni fiscali, porti automaticamente all’avvio di un procedimento penale.
L’attenzione al rischio penale va senz’altro accolta con piacere poiché esprime una nuova attenzione, da parte del legislatore italiano, a profili non considerati prima del D.Lgs. n. 158/15. Ciò quindi autorizza a sperare che, in futuro, il legislatore affronti, con criteri più moderni e attuali, anche aspetti normativi di carattere strettamente tributario e cioè prevalentemente impositivi.
In attesa che ciò possa avvenire si deve registrare che certe intuizioni del legislatore (si pensi anche alla depenalizzazione ormai certa della cosiddetta ‘elusione fiscale’) sono rimaste prive dell’effetto sperato. Per rendersi conto di ciò basterà analizzare i cosiddetti ‘reati dichiarativi’, tutti originariamente previsti dal D.Lgs. n. 74/00 e modificati, per un verso o per altro, dal recente D.Lgs. n. 158/15.
L’attenta lettura delle norme che prevedono e puniscono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false e altri documenti inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta per falsa indicazione delle componenti reddituali mediante simulazione o altro (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4) e quella omessa (art. 5), consente di apprezzare facilmente come la riforma non sia stata in grado di eliminare le divergenze tra diritto penale-tributario italiano ed i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Volendo tracciare un confine più netto rispetto al passato tra comportamenti fraudolenti e condotte meramente infedeli, il legislatore è intervenuto sulle dichiarazioni fraudolente sopra ricordate e cioè quella per falsa fatturazione (art. 2) e quella per falsa indicazione delle componenti reddituali mediante simulazione (art. 3), non aggravando la pena prevista, ma ampliando l’oggetto delle medesime non più limitato alle dichiarazioni annuali, ma anche a quelle intermedie (dato, sicuramente, di grande novità rispetto al passato).
D’altra parte, invece, quei comportamenti non caratterizzati da fraudolenza, ma da semplice infedeltà (è bene ricordare che quest’ultima ha un grado di decettività meno rilevante e quindi meno grave), sono trattati con minor severità anche rispetto al passato.
Sono state innalzate le soglie di punibilità e quindi l’area di rilevanza penale è diminuita.
Inoltre entrambi i reati non saranno punibili laddove il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, risulterà estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa (sempre che questo comportamento virtuoso avvenga prima della formale conoscenza da parte del contribuente di accessi, ispezioni e verifiche della Guardia di Finanza o dell’Amministrazione Finanziaria).
E’ innegabile quindi che il legislatore, nel tracciare quella linea più marcata tra fraudolenze e semplici infedeltà, forse riferendosi anche ad ordinamenti giuridici di altri Paesi dell’Unione, ha concesso una maggiore benevolenza, dal punto di vista penale-tributario, ai contribuenti che pongono in essere comportamenti non così incisivi e gravi da sfociare in condotte fraudolente vere e proprie.
Tuttavia tale intervento, così come recentemente indicato da altro studioso della materia (Prof. Alessandro Traversi), non attenua l’ormai significativa divergenza tra il nostro sistema sanzionatorio ed i principi affermati dalla giurisprudenza europea.
La riforma penale-tributaria contenuta nel D.Lgs. n. 158/15 non tiene conto, in alcun modo, di alcune pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Franzo Grande Stevens c. Italia 4/3/14, Nykӓnen c. Finlandia 20/5/14, Lucky Dev c. Svezia 27/11/14, Kiiveri c. Finlandia 10/2/15) in virtù delle quali si è ritenuta contraria alla Convenzione Europea la duplice punizione, sia sotto il profilo penale, che sotto il profilo amministrativo, di un cittadino europeo che si concretizzi nel punire due volte un medesimo, identico, fatto (con violazione quindi del principio del ne bis in idem).
Un profilo, quello di cui sopra, che non può essere dimenticato anche perché, non avendo la riforma saputo fornire adeguate risposte, lascia spazio a contenziosi futuri: si pensi al cittadino italiano che, una volta effettuato il pagamento delle sanzioni, degli interessi e della maggiore imposta dovuta, chiederà comunque il proprio proscioglimento in ambito penale-tributario, a prescindere dal fatto che il comportamento sia valutato come fraudolento o semplicemente infedele, in applicazione del principio del ne bis in idem europeo.
Ecco quindi che la buona volontà del nostro legislatore di cogliere aspetti di modernità che caratterizzano la materia, è in parte vanificata dal mancato, ed immediato, riconoscimento di principi a matrice europea nel nostro sistema sanzionatorio (ed ovviamente in primis quello penale–tributario).
E’ quindi sperabile, ed anche probabile, come vedremo tra un attimo, che il legislatore debba farsi carico, in un futuro prossimo, di un nuovo intervento finalizzato a sciogliere questo contrasto.
D’altra parte se ciò è dovuto per gli aspetti di favor rei che vengono dall’Europa, è anche vero che, come ormai ben noto a tutti gli operatori del settore, rispetto ad alcuni specifici temi, la stessa Europa ci richiama invece a criteri di maggiore rigore: si pensi agli effetti dell’ormai famosissima sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Taricco con la quale si è ritenuto che le norme in materia di prescrizioni italiane non siano adeguate alle gravi frodi Iva internazionali.
Materia, quella dell’imposta sul valore aggiunto, di grande interesse per l’Unione in considerazione del fatto che una buona parte del gettito conseguente è proprio ad esclusivo appannaggio europeo.
Le divergenze tra il nostro sistema e la giurisprudenza europea (sia quella della Corte di Giustizia, che quella della Corte dei Diritti dell’Uomo), sono quindi così marcate da rappresentare un argomento che, nonostante il recente D.Lgs. n. 158/15, il nostro legislatore dovrà riprendere quanto prima.
Non è pensabile infatti che si possa ritenere di eludere le discrasie rilevate poc’anzi.
E’ quindi da augurarsi che tale occasione di ripensamento sia propizia anche per coordinare meglio i profili sanzionatori interni a livello amministrativo e penale.
E’ quindi da augurarsi che ciò avvenga al più presto.

FOTO: avv. Gianluca Gamboci

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