L’assunzione con il CTC, conseguente al passaggio di appalto, non offrendo in realtà maggiori tutele e sufficienti garanzie di stabilità a fronte di un licenziamento illegittimo – o comunque offrendone sicuramente di minori, specie per i lavoratori con minore anzianità, rispetto al precedente contratto di lavoro – potrebbe ritenersi incompatibile con le finalità individuate dalla vigente legislazione, ovvero quelle di favorire, sul piano normativo, la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento precedentemente goduto. Se a ciò si aggiunge che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto, come incentivo alla stabilità occupazionale, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi, ma con espressa esclusione delle assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, emerge un ulteriore motivo di contrasto alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro in questo settore.
In altre parole, la modifica in peius del trattamento complessivamente goduto che si verrebbe così a determinare con il CTC – con particolare riguardo alla stabilità occupazionale – potrebbe risultare in contrasto con i presupposti richiesti dalla legge 31/2008 per escludere le procedure di licenziamento collettivo, e pertanto essere invocata dai lavoratori – e/o sul piano collettivo, dalle organizzazioni sindacali a fronte di passaggi di appalto nei quali non siano garantiti piena occupazione e/o invarianza del trattamento economico normativo - al fine di essere reintegrati, qualora ne ricorrano i presupposti, alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Si pensi, ad esempio, a un lavoratore occupato in un’azienda di grosse dimensioni che gestisca più servizi in appalto e che, a seguito della cessione del servizio nella quale è occupato, venga assunto con un CTC da un nuovo appaltatore che, magari, offra meno garanzie anche sul piano economico. Il lavoratore in questione potrebbe avere l’interesse, e forse anche il diritto, a impugnare il licenziamento, se intimato dall’imprenditore uscente in violazione delle procedure di licenziamento collettivo, per essere reintegrato nel suo vecchio posto di lavoro, contestando la modifica intervenuta nel suo contratto di lavoro e nel trattamento normativo precedentemente goduto. Ciò a maggior ragione se si pensa che l’art. 7 del decreto attuativo del CTC, per il computo dell’anzianità, si riferisce al periodo di impiego del lavoratore “nell’attività appaltata”, che potrebbe anche non corrispondere con l’anzianità maturata alle dipendenze dell’appaltatore titolare dell’attività ceduta. Nel caso dovesse risultare un’anzianità di impiego inferiore, il lavoratore in questione avrebbe un maggior pregiudizio in termini di stabilità occupazionale ed avere dunque un maggior interesse a rivendicare il diritto alla reintegrazione nel suo precedente posto di lavoro. In alternativa, il lavoratore potrebbe comunque, in applicazione del principio dell’invarianza del trattamento economico e normativo, contestare in giudizio l’assunzione con il CTC da parte dell’imprenditore subentrante e rivendicare l’applicazione della medesima tutela precedentemente goduta in caso di licenziamento illegittimo, sempre che, ovviamente, non sia stato assunto e occupato sull’appalto oggetto di cessione in epoca successiva all’entrata in vigore del CTC.
In conclusione il dualismo di tutele tra “vecchi” e “nuovi assunti”, in materia di tutela contro i licenziamenti illegittimi, introdotto dalla nuova disciplina relativa al CTC, è destinato a trovare una replica con analoghe modalità anche nel settore degli appalti, alla luce delle vigenti disposizioni che disciplinano i cambi di appalto, che garantiscono ai “vecchi assunti” – ovvero a coloro i quali erano già stati assunti e occupati sull’appalto in epoca precedente all’entrata in vigore del nuovo contratto – il mantenimento delle stesse condizioni precedentemente agli stessi applicabili, e ciò nonostante il passaggio, conseguente all’assunzione, alle dipendenze del nuovo datore di lavoro titolare dell’attività gestita in appalto.
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