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Gennaio/Febbraio/2016 - Articoli e Inchieste
Detenzione
Cosa prevede il dd intergruppo sulla legalizzazione della cannabis
di Francesco Toniarini

La proposta di legge interparlamentare prevede che i maggiorenni possano detenere una modica quantità di cannabis per uso ricreativo: 15 grammi a casa, 5 grammi fuori casa.
Divieto assoluto invece per i minorenni.
La marijuana si potrà coltivare a casa (fino a un massimo di 5 piante), ma il raccolto non potrà essere venduto.
Arrivano, poi, i “cannabis social club”: agli over 18 residenti in Italia sarà consentita la coltivazione in forma associata in enti senza fini di lucro (fino a 50 membri). Regole precise anche per quanto riguarda la vendita: previa autorizzazione si potrà coltivarla e lavorarla e la vendita al dettaglio avverrà in negozi dedicati, forniti di licenza dei Monopoli. Vietate invece importazione ed esportazione.
Per la coltivazione in forma associata, è necessario costituire una associazione senza fini di lucro, sul modello dei cannabis social club spagnoli, cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a cinquanta. Ciascun cannabis social club può coltivare fino a 5 piante di cannabis per ogni associato. È possibile iniziare a coltivare decorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli competente per territorio. Anche in questo caso le comunicazioni sono protette dalle norme previste per i “dati sensibili” dal Codice Privacy.
È istituito, inoltre, il regime di monopolio per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio. Per queste attività sono autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anche soggetti privati. Sono escluse esplicitamente dal regime di monopolio la coltivazione in forma personale e associata della cannabis, la coltivazione per la produzione di farmaci, nonché la coltivazione della canapa esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali.
Per le attività soggette a monopolio sono previsti principi (tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e esportazione di piante di cannabis e prodotti derivati, autorizzazione per la vendita al dettaglio solo in esercizi dedicati esclusivamente a tale attività, vigilanza del Ministero della salute sulle tipologie e le caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio e sulle modalità di confezionamento), la cui attuazione è delegata a tre decreti ministeriali. La violazione delle norme del monopolio comporta, in ogni caso, l’applicazione delle norme di contrasto alla produzione e al traffico illecito di droga.
Sono previste, infine, norme per semplificare la modalità di individuazione delle aree per la coltivazione di cannabis destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale. Sono inoltre semplificate le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis. L’obiettivo è quello di migliorare una situazione, come quella attuale, in cui il diritto a curarsi con i derivati della cannabis è formalmente previsto, ma sostanzialmente impedito da vincoli burocratici, sia per l’approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia per la concreta messa a disposizione dei preparati per i malati.
Come per l’alcol, la legalizzazione della cannabis non comporta l’attenuazione delle norme e delle sanzioni previste dal Codice della strada per la guida in stato di alterazione psico-fisica. Nel caso della cannabis, rimane aperta comunque la questione relativa alle tecniche di verifica della positività al “tetroidrocannabinolo” che attestino un’alterazione effettivamente in atto, come per gli alcolici, e non solo un consumo precedente che abbia esaurito il cosiddetto effetto “drogante”.

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