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Novembre-Dicembre/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Contratto a tutele crescenti : disponibilità , tutela e formazione
di Giancarlo Laino

In relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a far data dall’entrata
in vigore del D. Lgs. che disciplina il cd. “contratto a tutele crescenti”, si pone il tema del
concorso tra la disciplina contrattuale relativa alla procedura di disponibilità e la tutela crescente, contro il licenziamento ingiustificato.
Si deve osservare che la tutela contrattuale non è stabilita in risposta ad un licenziamento, ma ha lo scopo di consentire al lavoratore, per il quale non vi siano più occasioni di impiego, di godere di un sostegno al reddito (costituito dall’indennità di disponibilità) e di misure di politica attiva (orientamento, formazione).
In questa fase, il suo rapporto di lavoro, pur sospeso, è ancora in corso. Si tratta, pertanto,
di un tutela nel rapporto di lavoro.
Il beneficio di questo sistema, è che, in caso di interruzione della missione, l’utilizzatore non corre alcun rischio risarcitorio, dato che il lavoratore è, alle dipendenze dell’Agenzia, che sopporta i costi della disponibilità e degli interventi formativi.
Al termine del periodo di disponibilità, l’Agenzia ha il diritto di intimare il recesso senza, peraltro la necessità di osservare le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, di cui è prevista espressamente la disapplicazione.
In questa fase, ossia a seguito del recesso dell’Agenzia e nel caso in cui il lavoratore impugni il licenziamento, il rischio giudiziale dell’Agenzia stessa è quello previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015.
L’Agenzia, infatti, in caso di licenziamento illegittimo, potrà essere condannata al “pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Anche in questo caso, le conseguenze del recesso, nel caso di sua illegittimità, sono poste
in capo all’Agenzia per il Lavoro e non all’utilizzatore.
Nulla cambia rispetto al passato (anzi, vi è un sicuro miglioramento, perché la tutela risarcitoria attuale è più blanda della precedente), ma il mutato quadro di riferimento e la cornice culturale diversa in cui si muove il nuovo provvedimento normativo giustificano un ripensamento dei tempi e dei costi della disponibilità.

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