home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:23

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Settembre-Ottobre/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il mondo del lavoro
Servizi igienici
di Giancarlo Laino

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione acqua potabile e, per lavarsi, i lavandini devono essere almeno in numero di uno ogni 5 dipendenti occupati in turno.
Quando il tipo di attività o la salubrità dell’ambiente di lavoro lo esigono, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici, e nelle aziende ce occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi; deve esserci almeno un gabinetto ogni 40 persone e, nelle nuove costruzioni, ogni 30 lavoratori.
Tali disposizioni non si applicano nell’ipotesi di attività lavorative esercitate in strutture mobili. Le aziende che occupano almeno 50 dipendenti e quelle dove svolgono lavorazioni polverose, sudice, o con sostanze venefiche, corrosive o infettati devono possedere dei locali adibiti a spogliatoi, distinti per i due sessi, convenientemente arredati e riscaldati.
Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
Le aziende nelle quali almeno 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro devono avere locali adibiti a refettori, con sedili e tavoli. Se si svolgono lavorazioni polverose, sudice o con sostanze venefiche, corrosive o infettati i lavoratori non possono consumare i pasti nei locali di lavoro o comunque rimanervi durante il tempo destinato alla refezione. Ai lavoratori deve essere data la possibilità di consumare e riscaldare le loro vivande e di lavare i recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, birra e bevande alcoliche nell’interno dell’azienda, tranne che in modica quantità nei locali di refezione durante i pasti. Nelle industrie all’aperto, deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale ove ripararsi durante le intemperie, munito di sedili, tavole e riscaldato. I locali destinati a dormitori stabili devono possedere le normali caratteristiche di abitabilità. Devono essere riscaldati durante la stagione fredda, muniti di luce artificiale, latrine, acqua per bere e per lavarsi, cucina. I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne ed ogni lavoratore deve avere un suo letto. Sono vietati i letti sovrapposti.

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari