home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:23

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Giugno - Agosto/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Conguaglio di fine anno
di Giancarlo Laino

I sostituti d’imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, il conguaglio fra l’ammontare delle ritenute operate in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte nel corso dell’anno. Attraverso questo meccanismo di ricalcolo il legislatore ha inteso dare, per quanto possibile, carattere definitivo alla ritenuta di acconto sul reddito di lavoro dipendente.
Ai fini del conguaglio il datore di lavoro dovrà sommare, per ciascun lavoratore, tutte le retribuzioni e gli altri compensi imponibili cumulati nei vari periodi di paga nonché le mensilità aggiuntive e i compensi della stessa natura, oltre alle eventuali indennità e compensi percepiti dal dipendente a carico di terzi.
In sostanza il datore di lavoro dovrà cumulare tutte le retribuzioni innanzi indicate corrisposte nel corso dell’anno di riferimento e quindi calcolare l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle retribuzioni stesse applicando le aliquote progressive dell’Irpef in base agli scaglioni annui di reddito. Dall’imposta lorda così determinata dovrà essere dedotto l’ammontare delle detrazioni d’imposta spettanti. L’imposta netta risultante va confrontata con l’ammontare delle ritenute d’acconto già operate in corso d’anno, con la precisazione che al datore di lavoro è consentito di tener conto in sede di conguaglio a fine anno anche delle detrazioni che, pur applicabili in sede di ritenuta, per qualsiasi ragione non siano state effettivamente riconosciute in uno o più periodi di paga. Vanno altresì rideterminati gli importi delle detrazioni variabili in funzione del livello di reddito.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore sostituito può chiedere al sostituto di tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nell’anno con altri soggetti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente erogati dagli altri soggetti anche se non tenuti ad effettuare le ritenute.
Per i rapporti di lavoro che si risolvono in corso d’anno, le operazioni di conguaglio sono effettuate alla data di cessazione.

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari