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Giugno - Agosto/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Rinunce e transazioni.
di Giancarlo Laino

L’art. 1905 cod. civ. stabilisce che la transazione è il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite tra loro già iniziata o ne prevengono altra che potrebbe insorgere.
Elemento imprescindibile quindi perché si abbia transazione è il reciproco sacrificio delle parti. E infatti, se una di esse manifesta semplicemente la volontà di accedere alle posizioni dell’altra abbandonando le proprie ricorre la fattispecie della rinuncia e non della transazione.
La transazione, dunque, è lo strumento teso ad evitare un giudizio per stabilire quale delle parti sia titolare della pretesa giuridicamente fondata. Le reciproche concessioni vanno intese, quindi, con riferimento alla definitiva rinuncia di far accertare quale posizione meritevole di tutela giuridica.
Normalmente tali concessioni incidono sui rapporti oggetto di contestazione. Tuttavia l’art. 1965, 2° comma, cod. civ. prevede anche la possibilità di effettuare la c.d. transazione “novativa” per effetto della quale le parti decidono di creare, modificare od estinguere rapporti diversi da quello che ha costituito oggetto della contestazione, componendo in tal modo la controversia. La transazione deve essere provata per iscritto mentre non sono previsti particolari requisiti per la rinuncia che, però, deve essere effettiva e deve avere un oggetto lecito.
I negozi abdicativi in parola non possono riguardare diritti indisponibili, secondo quanto stabilito dall’art.1966, c.2, cod. civ.. Pertanto non sono valide le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto o accordo collettivo e concernenti i rapporti di lavoro indicati dall’art. 409 cod. proc. civ. proprio perché il lavoratore non può disporre liberamente di quei diritti.
L’art.2113 cod. civ. stabilisce al riguardo che in tali ipotesi le rinunce e le transazioni sono annullabili se impugnate entro sei mesi dalla data della rinuncia o della transazione se avvenute dopo la sua cessazione.
L’impugnativa può essere proposta dal lavoratore con qualunque atto di forma scritta. La disciplina di cui all’art.2113 cod. civ. trova applicazione anche nei confronti dei diritti riconosciuti in sentenza e per le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto gli accessori dei crediti di lavoro.
La disciplina suesposta non si applica però alle rinunce e transazioni perfezionate: in sede conciliativa presso la DPL, in sede sindacale, innanzi al competente Tribunale ovvero in sede di certificazione.

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