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Aprile-Maggio/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
di Giancarlo Laino


Lo scopo di questa tipologia contrattuale, è improntato sull’esigenza di maggiore flessibilità dei datori di lavoro da una parte e di quelle dei lavoratori dall'altra In alcuni settori, si manifesta sovente che il datore di lavoro, stipuli il contratto di lavoro dipendente con un soggetto, e talvolta lo stesso, nello svolgimento delle proprie mansioni, venga temporaneamente sostituito dal coniuge o dai figli.
Un contratto applicabile a questa situazione, potrebbe essere il contratto di lavoro ripartito detto anche Job-Sharing., ossia quello speciale contratto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.
Lo scopo di questa tipologia contrattuale, è improntato sull’esigenza di maggiore flessibilità dei datori di lavoro da una parte e di quelle dei lavoratori dall'altra, i quali in questo modo possono meglio gestire i tempi di vita e di lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere tenuto nettamente distinto dal part-time. Infatti, nel caso in cui un datore di lavoro decida di stipulare un contratto di Job-Sharing con due soggetti, tale scelta non si tramuterà
nell’instaurazione di due distinti rapporti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto che, a causa del vincolo di solidarietà che caratterizza tale rapporto, ogni lavoratore è in solido obbligato per l'intero della prestazione
lavorativa per le ore concordate.
Nel contratto di Job-Sharing, fermo restando diversi accordi tra le parti o previsione dei contratti collettivi, i lavoratori hanno la possibilità di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione e della collocazione temporale dell'orario di lavoro.
Nel caso di lavoratori assunti con il contratto di Job-Sharing, se uno dei due lavoratori si assenta per malattia, maternità, ecc, la prestazione lavorativa non viene svolta da nessuno dei due lavoratori e il datore di lavoro non sostiene ulteriori costi. Si avrebbe la medesima situazione rispetto ad un lavoratore solo.
Ai fini della sicurezza sociale, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori part-time per quanto riguarda le prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (contributi previdenziali).
Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, essendo unica l'obbligazione lavorativa, unico è anche il rischio a cui sono esposti i lavoratori contitolari del contratto ed unico è anche il premio assicurativo.

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