Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa.
Tale periodo di riposo di 11 ore non è suscettibile di riduzione, salvo deroghe stabilite dalla legge.
Il riposo minimo giornaliero deve essere garantito anche al lavoratore che sia titolare di più rapporti di lavoro. In questo caso il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo , salvo che per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nel periodo di riposo minimo di 11 ore non si computano i riposi intermedi, nonché le pause di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa in quanto non si tratta di un periodo di riposo continuativo.
Questi periodi non rientrano nell'orario di lavoro nè nel periodo di riposo.
Quando l'orario di lavoro eccede le 6 ore giornaliere, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa, secondo le modalità e con la durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di previsione contrattuale collettiva di intervallo a qualunque titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa ( da fruire anche sul posto di lavoro) tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche dei processi di lavorazione.
La determinazione del momento in cui collocare la pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata di lavoro e non necessariamente al trascorrere delle prime 6 ore. Quindi, nell'ipotesi in cui l'organizzazione del lavoro prevede l'orario "spezzato", la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell'attività lavorativa.
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