Il rapporto di lavoro, in ambito sportivo professionista (art. 4, L. 91/1981), si costituisce mediante la stipulazione di un contratto scritto redatto dallo sportivo professionista con la società sportiva che si avvale delle sue prestazioni.
Tale contratto deve essere redatto secondo il modello, predisposto congiuntamente dalla Federazione
sportiva nazionale competente e dai rappresentati delle organizzazioni delle categorie interessate. La società ha poi l’obbligo di depositare il contratto presso la Federazione per l’approvazione,
pena la nullità del contratto stesso.
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità, l’utilizzo di un impianto sportivo ed il relativo personale dipendente.
Con la Legge n. 91 del 1981, l’obbligo assicurativo dell’ENPALS venne esteso anche agli atleti, direttori tecnici sportivi, allenatori e preparatori atletici che operano nei settori dichiarati dalle Federazioni:
calcio, pallacanestro, ciclismo, golf, pugilato e motociclismo.
Nel 2002 l’ENPALS estese il suo regime previdenziale anche agli allenatori professionisti di calcio.
L’INAIL, per quanto riguarda i Tecnici dello sport dipendenti, aveva già chiarito che l’attività di istruttore sportivo trova notevolissimi punti di contatto con quella degli insegnanti delle esercitazioni di ginnastica e, pertanto, anche nei confronti di tali soggetti va affermata la ricorrenza dell’obbligo assicurativo, purché
gli stessi presentino il fondamentale requisito della subordinazione.
L’INAIL ha precisato inoltre che non sono soggetti alla ritenuta previdenziale di tale Istituto gli emolumenti erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica ai Tecnici dello sport, legati alla loro Associazione sportiva da contratto per l’esercizio diretto di attività sportiva.
Il CONI persegue le finalità previdenziali ed assistenziali tramite la SPORTASS - Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi. La Sportass oltre a provvedere alla assicurazione contro gli infortuni dei Tecnici dello sport, appartenenti a quelle Federazioni ed Enti di promozione che abbiano scelto di convenzionarsi con tale Ente, provvede inoltre alla tutela previdenziale dei Tecnici sportivi mediante l’erogazione di pensioni integrative.
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