Il tirocinio consente agli studenti/universitari di svolgere un periodo di tirocinio in azienda, di conoscere una realtà di lavoro, di sperimentare direttamente l'inserimento e la formazione su mansioni specifiche.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, non comporta obblighi di assunzione. Sia l’azienda che il tirocinante possono motivatamente interrompere il percorso in qualsiasi momento, in forma scritta,.
Perché instaurare il tirocinio?:
L’azienda si pone come obiettivo quello di formare direttamente i profili professionali di cui necessita e far conoscere a persone motivate cultura, struttura e funzionamento al fine di facilitare l’inserimento di nuove
leve. Inoltre, l’azienda potrà utilizzare il tirocinio e verificare le capacità di possibili nuovi collaboratori senza l’impegno formale ad assumere.
Per il tirocinante è importante effettuare scelte professionali in base ad una conoscenza diretta del mondo del lavoro per arricchire il proprio curriculum vitae e sviluppare la propria professionalità grazie alle competenze acquisite in azienda .
Qual’è il numero massimo di tirocinanti?
- per aziende senza dipendenti assunti a tempo indeterminato:
un tirocinante (a condizione che l’attività aziendale sia iniziata da non più di 12 mesi);
- per aziende con numero di dipendenti, da uno a cinque, assunti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- per aziende con numero di dipendenti, da 6 a 19, assunti a tempo indeterminato: due tirocinanti;
- per aziende con numero di dipendenti, superiore a 19, assunti a tempo indeterminato: nella misura massima del 10% dei dipendenti.
Con decorrenza 13 agosto 2011 i tirocini formativi diversi dai tirocini curriculari, (previsti all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione e che hanno come finalità quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione), possono essere attivati solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale o provinciale. Solo in assenza di norme regionali possono essere applicate la Legge 196/97 ed il D.M. 142/98.
Nei confronti del tirocinante non nascono obblighi di natura previdenziale, quindi non è prevista alcuna contribuzione da versare all'INPS
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