L’apprendistato costituisce una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato dalla formazione( D.lgs. 10/09/2003).
A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la controprestazione retributiva ma anche, direttamente o tramite altri lavoratori qualificati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento, attraverso percorsi di formazione interna o esterna all’azienda, di una qualifica professionale, di titoli di studio di livello secondario o universitari, di specializzazioni di alta formazione.
L’esigenza di raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale ha indotto il legislatore ad articolare il rapporto di lavoro secondo tre distinte tipologie:
- Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (apprendistato qualificante);
- Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (apprendistato specializzante).
In attesa della regolamentazione dei profili formativi ad opera delle Regioni, la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante è affidata ai contratti collettivi di categoria purché stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto di apprendistato riguarda soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della Legge n.53/2000, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La legge prevede un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti rapportato al numero dei lavoratori qualificati in servizio.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione interna o esterna all’azienda.
La forma scritta ed il piano formativo individuale (allegato al contratto) sono i requisiti indispensabili per la validità del rapporto di lavoro, pena la sua nullità.
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