Il lavoro a progetto, introdotto con D.Lgs n.276 del 2003, costituisce una nuova tipologia contrattuale. Trova la sua collocazione nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Dal 2003, ogni volta che si istaura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire con riferimento ad un progetto specifico o programma di lavoro.
In mancanza di questo, il rapporto di collaborazione si considera lavoro dipendente a tempo indeterminato fin dal momento della sua costituzione.
Le collaborazioni a progetto, per essere tali, devono essere caratterizzate dall’autonomia del collaboratore
nello svolgimento del proprio lavoro stabilito da contratto.
Infatti, nell’ambito del progetto, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere affidata esclusivamente al collaboratore che opererà inserendosi nel ciclo produttivo del committente (datore di lavoro). Il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del committente.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità, qualità nonché alla durata del lavoro eseguito tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.
Se durante questa collaborazione mi ammalo o sono in stato di gravidanza, cosa succede?
Secondo quanto stabilito dall’art. 66 del D.Lgs 276/2003 la malattia, l’infortunio e lo stato di gravidanza del collaboratore a progetto non comporta la fine del contratto ma la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo.
Nel particolare, fermo restando l’invio telematico della idonea certificazione medica, mentre la malattia e l’infortunio comportano la sospensione del rapporto che si estinguerà comunque alla data di scadenza prevista dal contratto, nel caso di maternità alla sospensione del rapporto seguirà una proroga del rapporto pari a 180 giorni.
Quando si estingue il contratto di lavoro a progetto?
Il contratto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse modalità stabilite nel contratto di lavoro individuale.
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