In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. ( i cui principi di proporzionalità e sufficienza riguardano la retribuzione complessiva, comprensiva della retribuzione per lavoro straordinario , come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.470 del 2002), il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie , ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore e , ove intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo medesimo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della quantità della prestazione offerta dal lavoratore.
Inoltre, si ritiene che il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, spettando al giudice di valutarne la conformità
ai criteri indicati dall'art.36 Cost.; spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in effettuate.
Il giudice, nel riferirsi ai parametri offerti dalla contrattazione collettiva può tenere presenti anche i contratti collettivi di due comparti economici se ciò appare utile al fine di valutare più adeguatamente le mansioni dedotte in giudizio, non tipicamente ed esclusivamente rientranti in quelle considerate da ciascuno dei due contratti.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che qualora sia denunciata l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice
consiste e si esaurisce nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa essere operato, attesa l'insussistenza di un principio di
necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro, un raffronto equiparativi con il trattamento retributivo di posizioni professionali ritenute analoghe o corrispondenti.
Circa l'ambito di applicazione, è pacifico che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art.36 Cost. riguardi esclusivamente il lavoro subordinato.
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