Il periodo di otto mesi all'anno per due anni consecutivi deve individuarsi nell'ambito di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).
Considerando che convenzionalmente la durata di un mese è pari a 30 giorni, è possibile
ritenere realizzato il superamento del limite se la durata della collaborazione, nell'ambito
di ciascun anno, è pari ad almeno 241 giorni anche non continuativi.
Ai fini dell'accertamento può assumere rilievo qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata dell'attività svolta come, ad esempio, lettere di incarico o fatture in cui indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione.
Si osserva che la condizione in esame potrà ritenersi effettivamente operativa solo al termine del 2015. Tenuto conto che la durata di otto mesi va riferita a ciascun anno civile e che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2014 e 2015.
Per far scattare la presunzione, il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve costituire almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di due anni solari consecutivi.
Nel calcolo vanno considerati:
- i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome: ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione in esame, non si dovrà tener conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di altra natura;
- i corrispettivi comunque fatturati indipendentemente dall’effetivo incasso delle somme pattuite.
La disposizione fa riferimento ad un arco di tempo pari a due anni solari consecutivi, ossia a due periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l'anno civile.
Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, il criterio dell'anno civile - adoperato in relazione alla durata “superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi” - attrae necessariamente anche il criterio reddituale.
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