Il contratto collettivo costituisce un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e ei datori di lavoro allo scopo di disciplinare gli aspetti principali del rapporto di lavoro individuale.
Si definiscono clausole normative quelle destinate a regolare i rapporti individuali riconducibili al contratto e clausole obbligatorie quelle che disciplinano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi, creando obblighi e diritti per le parti stipulanti e non per i singoli lavoratori.
E' autorizzata a stipulare contratti collettivi, da parte del lavoratore, soltanto un'organizzazione collettiva che sia rappresentativa degli interessi dei lavoratori. Da parte imprenditoriale non è richiesta la collettività degli stipulanti essendo sufficiente la presenza individuale del solo datore di lavoro.
La contrattazione collettiva è di fatto strutturata sui seguenti livelli:
- accordi interconfederali;
- contrattazione nazionale, primo livello (CCNL);
- contrattazione di secondo livello ( aziendale o territoriale).
In passato, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, l'interpretazione del contratto collettivo doveva essere effettuata dal giudice di merito ed era censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretta da una motivazione sufficiente, logica e coerente. Tuttavia per decreto legislativo 40/2006 ha previsto la possibilità del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, attraverso la modifica dell'art.360 del c.p.c. .
In presenza di contratti collettivi che si succedono nel tempo, occorre tenere conto, ai fini di un’eventuale modifica peggiorativa, dei diritti acquisiti e dell'eventuale delega fornita dall'eventuale maggior grado di livello contrattuale.
Le clausole dei contratti collettivi non possono derogare in modo peggiorativo a norme imperative di legge e in caso contrario, sono nulle e vengono sostituite di diritto da quelle legali.
In caso di mancato rinnovo del contratto entro un determinato periodo è prevista l'erogazione a favore dei lavoratori di un elemento provvisorio della retribuzione a titolo di vacanza contrattuale.
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