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Gennaio-Marzo/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Lavoratori socialmente utili
di Giancarlo Laino


I lavori di pubblica utilità o socialmente utili rappresentano uno strumento importante per il mondo del lavoro, in quanto permette ai lavoratori disoccupati, in mobilità e in cassa integrazione di trovare un’occupazione remunerata con possibilità di riqualificazione professionale.
La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili richiede i seguenti interventi:
- stanziamento di 50 milioni di euro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- stanziamento di 55 milioni di euro per la conclusione di convenzioni di Comuni al fine di stabilizzare i lavoratori nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, con facoltà dei comuni stessi di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B;
concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni,
utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni.
I lavoratori che percepiscono l’indennità di mobilità o l’integrazione salariale vengono utilizzati per un orario settimanale pari alla proporzione tra il trattamento e il livello retributivo
iniziale (di lavoratori che svolgono analoga attività) e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
Il superamento dell’orario fissato comporta l’obbligo di erogare una somma integrativa posta a carico del soggetto utilizzatore e viene corrisposta in relazione alle giornate di effettiva presenza.
I lavoratori utilizzati che non percepiscono trattamenti previdenziali hanno diritto ad un assegno erogato dall’INPS a fronte di un impegno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
Questo assegno è cumulabile con:
- redditi di lavoro autonomo occasionale;
- proventi per collaborazioni coordiante e continuative;
- redditi di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale, iniziato successivamente, nei limiti mensili.
La disciplina di questo assegno è analoga a quella dell’indennità di mobilità, salvo che sia diversamente disposto.

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