Il contributo che le aziende devono versare all'INPS (attraverso il mod. DM 10/2 unitamente agli altri contributi) per la "gestione" Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, è stabilito in misura differenziata in relazione al numero dei dipendenti in forza all'impresa.
Misura del contributo:
- 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti (8% il contributo addizionale);
- 1,90% per le imprese fino a 50 dipendenti (4% il contributo addizionale).
La contribuzione deve essere calcolata sulle retribuzioni (determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 153/69, riformulato da D.Lgs 314/97) erogate al personale dipendete avente qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro (compresi i viaggiatori ei piazzisti) e versata all'INPS mensilmente, unitamente agli altri contributi previdenziali/assistenziali, attraverso il flusso Uniemens (ex mod. DM 10/2).
La contribuzione addizionale deve essere calcolata sull'ammontare delle integrazioni salariali autorizzate e corrisposte (al netto della riduzione equivalente all'aliquota contributiva a carico dell'apprendista pari al 5,84%).
I requisiti per beneficiare della riduzione di aliquota di CIG ordinaria occorre che le aziende interessate (industriali in genere, edili e lapidee) abbiano in forza un numero di lavoratori dipendenti non superiori a 50 unità (se l'azienda è strutturata in più sedi distaccate devono essere sommati i dipendenti presenti nelle diverse unità: sede, filiali, stabilimenti, cantieri, ecc..).
Detto limite va individuato:
- Nel numero dei dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività, nell'anno di inizio di attività con dipendenti;
- Nella media dei dipendenti occuati nell'anno precedente (anche se per frazione), per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività.
I dipendenti da computare ai fini della determinazione del requisito occupazionale (medio) sono :
gli operari , gli impiegati, i viaggiatori e piazzisti, i quadri, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assenti (es.: servizio militare, maternità/paternità, congedi parentali, ecc); se gli stessi vengono sostituiti si considerano questi ultimi e non gli assenti.
I dipendenti part time si computano in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno.
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