Il CCNL applicato ai lavoratori domestici , nel pieno rispetto di quanto disciplinato dall’art.
2110 del codice civile, dispone che , in caso di malattia, il lavoratore, dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o concreti impedimenti , entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
Il lavoratore dovrà , in seguito, far pervenire, al datore di lavoro, il relativo certificato medico, consegnato o inviato mediante raccomandata, entro due giorni dal relativo rilascio.
per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che, non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto di per i seguenti periodi di anzianità:
- fino a 6 mesi , 10 giorni di calendario;
- oltre 6 mesi e fino a 2 anni, 45 giorni di calendario;
- olter 2 anni , 180 giorni di calendario.
In funzione del periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità economica, a totale carico del datore di lavoro, a titolo di indennità di malattia, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, per i seguenti periodi di anzianità:
- fino a 6 mesi, il 50% fino al 3° giorno. Il 100% dal 4° al 8° giorno;
- oltre 6 mesi e fino a 2 anni, il 50% fino al 3° giorno. Il 100% dal 4° al 8° giorno;
- oltre 2 anni , il 50% fino al 3à giorno. Il 100% dal 4° al 8° giorno.
L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui, il lavoratore ammalato, non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Appare utile ricordare che , il contributo versato all’INPS assicura le restazioni sanitarie, ma è, in ogni caso, escluso il diritto a percepire le indennità di malattia, così come previsto per la generalità dei lavoratori subordinati.
Per le retribuzioni erogate con il sistema della mensilizzazione , è necessario ricordare, che le giornate di assenza, per malattia in questo caso, implicano la trattenuta della giornata nonlavorata, fermo restando il pagamento delle stesse quale diritto garantito dalla normativa vigente.
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