La circolare ministeriale chiarisce che il nuovo verbale di primo accesso deve formarsi prima della conclusione dell'accesso ispettivo e va consegnato al datore di lavoro o ad altra persona presente all'ispezione. La consegna può essere omessa (dando atto a verbale della circostanza impeditiva) solo in caso di rifiuto a ricevere il verbale o di assenza di uno dei predetti soggetti al momento della conclusione del primo accesso ispettivo.
Il verbale deve contenere "l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro" e la descrizione
delle modalità del loro impiego".
La circolare in esame sottolinea che l'identificazione, puntuale ed analitica, di tutti i lavoratori trovati
intenti al lavoro, è fondamentale nelle ipotesi in cui si deve verificare il lavoro sommerso, mentre
negli altri casi (es. per le ipotesi di qualificazione del rapporto, oppure, nei casi di verifiche in materia di contribuzione previdenziale e premi assicurativi) l'ispettore può procedere ad una identificazione per relationem, richiamando nel verbale di primo accesso il personale risultante dalla documentazione aziendale.
Con riferimento alla acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, ove non sia possibile intervistare tutto il personale impiegato, gli ispettori possono acquisire sulla base di un "campione significativo", selezionando i lavoratori in base alle mansioni e ai modelli organizzativi.
Il personale ispettivo provvederà ad esplicitare nel verbale di primo accesso i criteri scelti per l'individuazione del personale.
La descrizione delle attività svolte dai lavoratori deve dare riscontro puntuale di:
• modalità di impiego;
• mansioni svolte;
• abbigliamento o tenuta da lavoro;
• attrezzature o macchine utilizzate.
La nuova disposizione inserisce quale elemento fondamentale del verbale di primo accesso anche "la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo.
Il funzionario accertatore deve, inoltre, specificare di aver provveduto ad avvisare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un consulente del lavoro o da un soggetto abilitato ex. L.12/79.
Il verbale di primo accesso deve contenere altresì l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione.
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