Nell’ordinamento legislativo non c’è un’organica definizione del fenomeno mobbing, così come non esiste nel diritto penale il reato di mobbing, fermo restando che determinati atti di mobbing come le lesioni personali, i maltrattamenti, la violenza sessuale, l’ingiuria, la diffamazione rientrano in specifiche fattispecie di reato. Si tratta invece di un illecito civile.
La persona “vittima” può rifarsi alle violazioni del codice civile e dello Statuto dei lavoratori che impongono al datore di lavoro di non discriminare i dipendenti né di dequalificarli e di adottare tutte le misure necessarie a tutelarne “l’integrità fisica e la personalità morale”.
Intentare una causa per mobbing significa intraprendere un percorso difficile, perché grava sul lavoratore l’onere della prova: dimostrare l’esistenza del mobbing.
Va tenuto sempre presente che, quando non emerga una condizione di conflitto permanente, con attacchi ripetuti e costanti, difficilmente il giudice accoglie la domanda di risarcimento.
La persona “vittima” può chiedere in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali e, se ha perso il posto di lavoro a causa del mobbing, il reintegro, ai sensi dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori. È importante fornire adeguata certificazione medica e disporre di testimonianze a favore.
Inoltre, può chiedere anche i danni patrimoniali, dal danno esistenziale o alla vita sociale, al danno morale, al danno biologico.
Tocca al datore di lavoro provare di avere rispettato l’obbligo previsto dal citato articolo 2087 del codice civile e anche le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza, per quanto riguarda l’obbligo per le aziende di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Inoltre, secondo la giurisprudenza , al datore di lavoro non basta dimostrare di avere messo in campo misure per reprimere eventuali fenomeni di mobbing, se non ha adottato anche misure di prevenzione. Infine, lo stesso datore di lavoro, in questi casi, risponde unitamente ai lavoratori direttamente responsabili dei fatti illeciti.
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