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Gennaio-Marzo/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
I lavoratori richiamati alle armi
di Giancarlo Laino



I lavoratori richiamati alle armi hanno diritto, per tutto il periodo del richiamo, alla conservazione del posto e il periodo di richiamo è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro i seguenti termini:
- durata del richiamo non superiore a un mese, termine per la ripresa al lavoro dalla fine del richiamo giorni 5;
- durata del richiamo non superiore a sei mesi, termine per la ripresa al lavoro dalla fine del richiamo giorni 8;
- superiore a sei mesi, termine per la ripresa al lavoro dalla fine del richiamo giorni15.
Il lavoratore che non riprenda servizio entro i predetti termini ( senza giustificato impedimento) è considerato dimissionario (rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nel CCNL).
Il lavoratore , salvo vi sia giusta causa, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.
I lavoratori richiamati hanno diritto al seguente trattamento economico:
- durata del richiamo primi due mesi, trattamento economico pari ad indennità mensile alla retribuzione (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive);
- durata del richiamo periodi successivi, trattamento economico pari ad indennità mensile alla differenza tra la retribuzione e il trattamento economico militare.
I lavoratori interessati sono gli impiegatie gli operai dipendenti dalle aziende industriali, agricole, commerciali, credito e assicurazione, i professionisti e gli artisti e di dipendenti di enti cooperativi, anche di fatto, ivi compresi i soci che prestano attività retribuita presso gli enti stessi.
L'indennità per il periodo di richiamo alle armi è anticipata dal datore di lavoro, esclusi i lavoratori del settore commercio, arti e professioni, agricoltura e proprietà edilizia per i quali provvede direttamente l'INPS.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a versare la normale contribuzione previdenziale (azienda e lavoratore) con esclusione delle quote DS-TBC - ENAOLI - MALATTIA - GESCAL.
Il rimborso delle somme anticipate e dei relativi contributi versati è effettuato attraverso il flusso Uniemens.

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