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Gennaio-Marzo/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Datore di lavoro pone temporaneamente un lavoratore a disposizione
di Giancarlo Laino



La legge Biagi, l'art.30 del D.Lgs 276/2003, dispone che l'ipotesi del distacco (anche di carattere non economico) si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizioni di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Le caratteristiche del distacco lecito sono :
1. il coinvolgimento di almeno tre parti, e precisamente:
• il datore titolare del rapporto per così dire " originario" (distaccante)
• uno o più lavoratori (distaccato/i)
• un altro soggetto (distaccatario).
2. la necessità della sussistenza - in capo al datore di lavoro - di un interesse al distacco. Secondo la giurisprudenza, l'interesse in capo al datore titolare del rapporto non può essere costituito dal mero risparmio del costo della manodopera.
Il Ministero del lavoro precisa che l'interesse non deve coincidere con quello della mera somministrazione di lavoro altrui;
3. la temporaneità del distacco (da non confondersi con brevità);
4. l'esecuzione di un'attività lavorativa determinata.
La dislocazione del lavoratore presso la sede del distaccamento (pur rappresentando un'ipotesi statisticamente più ricorrente) non costituisce un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell'istituto, potendosi individuare addirittura nella stessa sede del distaccante, anche se tale ipotesi può essere valuta per individuare eventuali condotte elusive della normativa.
Le parti coinvolte nel distacco sono almeno 3, in particolare:
1. distaccante: è il datore di lavoro titolare del rapporto con il lavoratore da distaccare. Egli può essere un privato o un ente pubblico economico o meno. E' questo soggetto che resta titolare del rapporto ; infatti a lui fanno capo gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nonché quelli inerenti le dichiarazioni fiscali legate al rapporto di lavoro;
2. distaccatario: è il soggetto a favore del, e presso il quale viene resa la prestazione;
3. distaccato: è il lavoratore (o i lavoratori) in questione.
Il distacco è ammesso all'interno dei gruppi di impresa o tra società collegate. Pare importante precisare che per imprese appartenenti al medesimo gruppo debbano intendersi sia due consociate sia la holding e una società operativa.

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