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Gennaio-Marzo/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
I buoni pasto (art.5,D.P.C.M. 18.11.2005)
di Giancarlo Laino



L'art.4 del D.P.C.M. 18.11.2005, i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto possono essere erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui
alla L.n.287/1991;
- cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate (oltre che dagli stessi esercizi di cui sopra) da mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali, nonché da esercizi di vendita di cui al D.lgs. n.114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
I buoni pasto (art.5,D.P.C.M. 18.11.2005):
- possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa (anche se domenicale o festiva) ed esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (sia a tempo pieno che parziale), anche
qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
Essi devono riportare:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciale, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".
Le società di emissione sono tenute ad adottare misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono.
La soglia di esenzione è stabilità in euro 5,29 giornalieri.
Il limite viene verificato con riferimento al loro valore nominale.
La quota del valore nominale eccedente la soglia stabilita non può essere computata ai fini del raggiungimento della franchigia annua riconosciuta per i fringe benefits.
Diffida obbligatoria del personale ispettivo

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