home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:22

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Gennaio-Marzo/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il lavoro discontinuo
di Giancarlo Laino



Il lavoro discontinuo è caratterizzato da pause di inattività durante le quali il lavoratore può reintegrare le energie psico-fisiche consumate. La giurisprudenza ha infatti chiarito che in ipotesi di lavoro "discontinuo", come quello svolto dall'autista adibito al trasporto delle merci, le attese non lavorate non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicato o ai sensi dell'art.2108 c.c.) nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro.
Il carattere tassativo dell'elencazione delle attività rientranti nella categoria comporta che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco a prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull'altra, benché assuma rilevanza per l'inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore.
Così , ad esempio , nel caso di un autista che svolgeva anche "piccole incombenze" all'interno dello stabilimento si è escluso il carattere discontinuo della prestazione. Le attività in esame sono specificate dai contratti collettivi che prevedono normalmente un limite alle prestazioni ordinarie di questi lavoratori e configurano, in caso di superamento, un regime di lavoro "straordinario".
Il lavoro straordinario si configura anche in assenza di un orario di lavoro convenzionalmente prefissato quando l'attività lavorativa prestata dal discontinuo oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole dell'integrità fisica del lavoratore stesso.

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari