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Gennaio-Marzo/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Ammortizzatori sociali
di Giancarlo Laino



La revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive è indubbiamente uno degli obiettivi della legge di riforma del mercato del lavoro.
Contro la disoccupazione involontaria, la legge di riforma introduce un nuovo strumento che si prefigge di assicurare una tutela universalizzata.
Dal 1° gennaio e in relazione agli eventi di disoccupazione che sorgeranno dopo tale data, viene introdotta una nuova misura unica destinata a sostituire le diverse forme di tutela oggi esistenti: indennità di mobilità e disoccupazione (ordinaria non agricola, quella in deroga agli apprendisti – requisiti normali a ridotti, quella edile). Non varia , invece, l’indennità di disoccupazione agricola.
La nuova forma di sostegno al reddito previsto dalla riforma Fornero si chiamerà Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) e interesserà tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi apprendisti, soci di cooperative e personale artistico subordinato), nonché quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
Per l’accesso alla nuova assicurazione sono previsti i medesimi requisiti contributivi e soggettivi che oggi permettono ai lavoratori di richiedere la disoccupazione ordinaria non agricola:
· Due anni di anzianità assicurativa;
· Almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento.
Inoltre, occorre il possesso dello status di disoccupato come declinato dall’art.1, comma 2, lettera c, Dlgs 181/2000.
Sono esclusi dalla nuova misura :
· i dimissionari
· coloro che hanno risolto il rapporto lavoro.
Per i dimissionari si ritiene che possano accedere alla prestazione coloro che si siano dimessi per “giusta causa”.
Per coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro si ritiene coloro che sia stata conclusa una procedura di conciliazione presso l’ufficio del lavoro.
Rispetto alla disoccupazione ordinaria, avrà la seguente durata :
· 12 mesi per chi ha meno di 55 anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti)
· 18 mesi per chi ha da 55 anni in su ( nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti tutti i periodi di indennità eventualmente fruiti nello stesso periodo) è prevista una diversa articolazione durante il periodo transitorio dal 01.01.2013 al 31.12.2015.

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