Nel nostro Paese, in situazioni di grave crisi
economica, non tutti i cittadini concorrono
responsabilmente a risolvere l’emergenza
L’art. 9 del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, al comma 21 ha previsto il blocco degli stipendi, nonché la progressione economica per classi e scatti di cui fruisce il personale non contrattualizzato, per tutto il pubblico impiego, senza possibilità di recupero per gli anni 2011, 2012 e 2014; al comma 22 ha previsto analoghe disposizioni per il personale della magistratura. Successivamente, con D.P.R. 122/2013, il blocco di cui sopra è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014.
In data 20 ottobre 2012 la Corte di Costituzionale, con Sentenza n. 223/2012, stabiliva:
P. Q. M
2) – “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio per il triennio 2010- 2012 e che per tale personale, per il triennio 2013 – 2015 l’acconto spettante per l’’anno 2014è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21”;
3) – “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del D. L. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013”.
In seguito alla pubblicazione della predetta Sentenza 223/2012, sono stati presentati numerosissimi ricorsi ai vari Tribunali Amministrativi Regionali, per lo più da dirigenti statali e docenti e ricercatori universitari. Questi hanno emesso altrettante Ordinanze con le quali dichiaravano la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 –comma 21- della legge 122/2010, in quanto, con la stessa Sentenza 223 era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale normativa (vedi Ordinanza T.A.R. Reggio Calabria dell’8 maggio 2012, Ordinanza T.A.R. Lombardia n. 197 del 2012, ed altre).
La Consulta, con successiva sentenza (n.310 del 10/12/2013), dichiarava:
al punto 13.− “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate da tutti i rimettenti, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2 (dignità sociale e solidarietà), 3 (principio di ragionevolezza e di uguaglianza, partecipazione), 36 e 97 (anche in riferimento all’art. 9), Cost., nonché al principio dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell’adeguamento, che delle classi e degli scatti”.
Al punto 13.1 della stessa Sentenza, poi, la Corte giustificava la sperequazione di trattamento con il personale della magistratura come segue:
”Viene in proposito più volte richiamata la sentenza n. 223 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22, relativo al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale di magistratura”.
“La pronuncia evidenzia in particolare le peculiari modalità di attribuzione dell’adeguamento, mediante acconti e conguagli, «per il solo personale della magistratura», ed ha riaffermato che attraverso tale meccanismo, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo la magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomarne l’autonomia e l’indipendenza, sottraendola alla dialettica negoziale”.
Con la legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014), pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014), il blocco delle retribuzioni di cui all’art. 9 della legge 122/2010 e successive modificazioni, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015 per tutto il personale del pubblico impiego tranne, ovviamente, per i magistrati. Infatti, nel secondo periodo del comma 256 dell’art. 1 di tale norma, il legislatore precisa:
“Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27” (personale della magistratura).
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Prelievo operato
sulle pensioni d’oro
Con messaggio n. 368/2015 l’INPS ha comunicato che la restituzione del contributo trattenuto nel 2012 sulle pensioni di importo superiore a 90 mila euro lordi, avverrà con la mensilità di febbraio 2015
Il contributo di “solidarietà” sulle pensioni superiori ai 90 mila euro lordi l’anno, nella misura del 5% della quota di pensione fra i 90.000 e 150.000 euro annui lordi; del 10% fino a 200.000 e del 15% per la quota eccedente 200.000, era stato previsto a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 dalla legge n. 111/2011 (finanziaria estiva); l’applicazione e le modalità, invece, erano state stabilite dalla legge di stabilità per l’anno 2012 (legge 214/2011). Tale norma è stata, poi, dichiarata incostituzionale dalla Consulta con Sentenza n. 116/2013 e pertanto le relative somme già prelevate dagli assegni dei pensionati devono essere restituite.
Purtroppo la politica e anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, non affrontano con il necessario impegno il problema delle sperequazioni fra cittadini “di serie A e di serie B”.
Affari interni e della Commissione contro le Mafie e la criminalità organizzata (CRIM).
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