L'art.4 del D.P.C.M. 18.11.2005, i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto possono essere erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui
alla L.n.287/1991;
- cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate (oltre che dagli stessi esercizi di cui sopra) da mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali, nonché da esercizi di vendita di cui al D.lgs. n.114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
I buoni pasto (art.5,D.P.C.M. 18.11.2005):
- possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa (anche se domenicale o festiva) ed esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (sia a tempo pieno che parziale), anche
qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
Essi devono riportare:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciale, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".
Le società di emissione sono tenute ad adottare misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono.
La soglia di esenzione è stabilità in euro 5,29 giornalieri.
Il limite viene verificato con riferimento al loro valore nominale.
La quota del valore nominale eccedente la soglia stabilita non può essere computata ai fini del raggiungimento della franchigia annua riconosciuta per i fringe benefits.
Diffida obbligatoria del personale ispettivo
L’adozione della diffida interrompe i termini per la contestazione
L'art.33 della L.183/2010 ha sostituito integralmente l'art.13 del D.Lgs 124/2004, concernente il provvedimento di diffida disposto dal personale di vigilanza nei confronti del datore di lavoro "In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale" ed ha sancitole diverse fasi dell'accesso
ispettivo.
In particolare il nuovo testo prevede:
• l'ispettore, a conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, è tenuto a rilasciare il verbale di primo accesso ispettivo, contenente:
l'identificazione dei lavoratori e la descrizione delle modalità del loro impiego; la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o dalla persona presente all'ispezione; ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'ispezione finalizzata all'accertamento degli illeciti.;
• constatata l'inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro dalla quale derivano inadempimenti sanzionabili amministrativamente, l'Ispettore provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze constatate, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale. L'ottemperanza della diffida comporta il pagamento della sanzione minima ovvero di un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro 15 giorni dal predetto termine. Detti termini sono perentori.
L'adozione della diffida interrompe i termini per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi, fino alla scadenza del termine previsto per la regolarizzazione e per
il pagamento della sanzione minima. Se non si ottempera alla diffida o non si paga la sanzione minima, i termini riprendono a decorrere e, alla scadenza degli stessi, il verbale produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti.
Se si ottempera alla diffida, ma non si paga la sanzione minima, non si ha estinzione del procedimento sanzionatorio ed il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione.
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