L'integrazione salariale spetta per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 ed il limite del normale orario settimanale contrattuale fino ad un massimo di 40 ore settimanali (art.2,
L.20.05.1975, n.164). L'integrazione non viene corrisposta per le assenze non retribuite (art. 3, D.Lgs.Lgt.n.788/1945).
Un regime particolare è previsto per le festività che cadono nel periodo di cassa integrazione.
- se i lavoratori sono retribuiti in misura fissa mensile (o con paga mensilizzata, come avviene ad esempio dal 1° gennaio 2009 per gli operai dell'industria metalmeccanica), l'Inps considera integrabili anche le giornate festive;
- se i lavoratori sono retribuiti ad ore, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno e tutte quelle che cadono nei primi 15 giorni di sospensione sono a carico del datore di lavoro, le rimanenti festività che cadono dopo i primi 15 giorni di sospensione sono a carico della CIG.
Occorre peraltro precisare che le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima.
Si chiarisce che per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa.
Pertanto nell'ipotesi in cui il lavoratore, ad esempio, venga sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a riduzione di orario.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps; in alcuni casi può essere erogata direttamente dall'Istituto.
L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito in caso di normale svolgimento dell'attività.
Concorrono alla base di calcolo dell'integrazione tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere di continuità per l'orario di lavoro ordinario nel limite di 40 ore settimanali.
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