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Novembre-Dicembre/2014 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Rivalutazione e imposta sostitutiva T.F.R. Viene effettuato alla fine di ciascun anno
di Giancarlo Laino

La rivalutazione del t.f.r. versato al fondo di tesoreria viene effettuata alla fine di ciascun anno (ovvero alla data di cessazione del rapporto) a carico del Fondo stesso.
Il datore di lavoro resta invece obbligato al versamento dell'imposta sostitutiva che grava
sulle rivalutazioni del t.f.r. a far tempo dall'anno 2001. Tale obbligo riguarda sia la rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso l'azienda sia quella maturata
presso il fondo di Tesoreria. Il datore di lavoro provvederà successivamente a conguagliare
l'importo versato a titolo di imposta sulla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo nella denuncia DM10, compensando il relativo credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Per la decorrenza dell'obbligo di versamento, i lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2014 , entro il 30 giugno 2015, possono manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte il proprio t.f.r. secondo la disciplina dell'art.2120 cod. civ.; in tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1.
I lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006: ove non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del t.f.r. relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte il proprio t.f.r. secondo la disciplina dell'art. 2120. cod. civ., in tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corrispondente alla quota di t.f.r. maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione.
Se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del t.f.r. relativamente a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il t.f.r. a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo di tesoreria è comunque dovuto al momento del conferimento.

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