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Novembre-Dicembre/2014 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Addetti a lavori discontinui - È caratterizzato da pause di inattività
di Giancarlo Laino

Il lavoro discontinuo è caratterizzato da pause di inattività durante le quali il lavoratore può reintegrare le energie psico-fisiche consumate. La giurisprudenza ha infatti chiarito che in ipotesi di lavoro "discontinuo", come quello svolto dall'autista adibito al trasporto delle merci, le attese non lavorate non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicato o ai sensi dell'art.2108 c.c.) nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro.
Il carattere tassativo dell'elencazione delle attività rientranti nella categoria comporta che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco a prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull'altra, benché assuma rilevanza per l'inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore.
Così , ad esempio , nel caso di un autista che svolgeva anche "piccole incombenze" all'interno dello stabilimento si è escluso il carattere discontinuo della prestazione. Le attività in esame sono specificate dai contratti collettivi che prevedono normalmente un limite alle prestazioni ordinarie di questi lavoratori e configurano, in caso di superamento, un regime di lavoro "straordinario".
Il lavoro straordinario si configura anche in assenza di un orario di lavoro convenzionalmente prefissato quando l'attività lavorativa prestata dal discontinuo oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole dell'integrità fisica del lavoratore stesso.

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