home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 15:21

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Novembre-Dicembre/2014 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Certificazione: documentazione che rilascia l’intermediario
di Giancarlo Laino

Sono tenuti a trasmettere telematicamente
le dichiarazioni da loro predisposte

L'intermediario è tenuto a trasmettere telematicamente sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quello per le quali assumono l'impegno alla presentazione telematica utilizzando esclusivamente il servizio entratel.
L'inoltro, delle dichiarazioni predisposte da intermediari non abilitati deve essere curato dal contribuente che potrà ottemperare mediamente l'invio diretto o rivolgendosi a un altro intermediario abilitato.
Nell'ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, la trasmissione dello stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo ed esclusivamente attraverso il servizio entratel. In ogni caso è consentito presentare contemporaneamente o in momenti diversi alcuni dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
L'intermediario abilitato o la società del gruppo incaricato della trasmissione telematica deve:
- rilasciare al sostituto d'imposta (contestualmente alla ricezione della dichiarazione e all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione) l'impegno (in forma libera, datato o sottoscritto) a tramettere, in via telematica; i dati contenuti nella dichiarazione (direttamente predisposta o ricevuta per la presentazione).
Detto impegno dovrà successivamente essere riportato nel frontespizio del modello;
- rilasciare al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Qualora i termini di presentazione della dichiarazione siano scaduti, il sostituto d'imposta può procedere, comunque, a rettificare o integrare in dichiarazione, presentando un modello
conforme approvato dall'agenzia delle entrate. La dichiarazione integrativa può essere presentata qualora la dichiarazione originaria sia stata validamente trasmessa.

<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari