Sono tenuti a trasmettere telematicamente
le dichiarazioni da loro predisposte
L'intermediario è tenuto a trasmettere telematicamente sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quello per le quali assumono l'impegno alla presentazione telematica utilizzando esclusivamente il servizio entratel.
L'inoltro, delle dichiarazioni predisposte da intermediari non abilitati deve essere curato dal contribuente che potrà ottemperare mediamente l'invio diretto o rivolgendosi a un altro intermediario abilitato.
Nell'ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, la trasmissione dello stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo ed esclusivamente attraverso il servizio entratel. In ogni caso è consentito presentare contemporaneamente o in momenti diversi alcuni dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
L'intermediario abilitato o la società del gruppo incaricato della trasmissione telematica deve:
- rilasciare al sostituto d'imposta (contestualmente alla ricezione della dichiarazione e all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione) l'impegno (in forma libera, datato o sottoscritto) a tramettere, in via telematica; i dati contenuti nella dichiarazione (direttamente predisposta o ricevuta per la presentazione).
Detto impegno dovrà successivamente essere riportato nel frontespizio del modello;
- rilasciare al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Qualora i termini di presentazione della dichiarazione siano scaduti, il sostituto d'imposta può procedere, comunque, a rettificare o integrare in dichiarazione, presentando un modello
conforme approvato dall'agenzia delle entrate. La dichiarazione integrativa può essere presentata qualora la dichiarazione originaria sia stata validamente trasmessa.
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