Il periodo inteso in almeno
due settimane consecutive
Il periodo (possibilmente continuativo, inteso almeno 2 settimane consecutive se richiesto dal lavoratore - art.10 D.Lgs 66/2003) in cui il lavoratore può fruire delle ferie viene determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore (art.2109 c.c.).
Un limite al potere può eventualmente derivare dai contratti o accordi collettivi che, molto spesso, prevedono una sorta di esame congiunto con le rappresentanze sindacali sulla fissazione del piano ferie, la chiusura estiva ferie collettive e le modalità di fruizione delle ferie stesse a seconda dei reparti o degli uffici.
Se il lavoratore si assenta dal servizio senza il consenso del datore di lavoro, pretendendo di imputare detta assenza alle ferie, tale comportamento può legittimare l'adozione di provvedimenti disciplinari, tra cui il licenziamento, nei confronti del dipendente, ma non può incidere sul diritto alla retribuzione per i giorni di assenza, comunque riferibile alle ferie effettivamente dovute (cass. sentenza n.175/1994). Viceversa, se il lavoratore presenta tempestivamente richiesta di fruizione delle ferie e il datore di lavoro oppone un rifiuto totalmente immotivato, l'autodeterminazione da parte del lavoratore non può avere conseguenze disciplinari.
Per la fruizione delle ferie, la Corte Costituzionale con sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2109 del c.c. nella parte in cui prevede che la malattia insorta durante
le ferie ne sospenda il decorso. L'orientamento attuale della giurisprudenza stabilisce che la malattia sospende le ferie solo in relazione alla specificità della malattia e cioè se la stessa impedisce di fruire del riposo. Il lavoratore deve poi comunicare al datore di lavoro l'insorgenza della malattia e dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza
avviene la conversione ferie/malattia.
Spetta poi al datore di lavoro stesso la valutazione che la malattia non è idonea ad interrompere le ferie.
In ogni caso la Cassazione ha precisato che il datore di lavoro non ha l'obbligo:
- di convertire d'ufficio l'assenza per malattia in ferie;
- di avvertire il lavoratore che per periodo di conservazione del posto sta per scadere.
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