Divide e fa discutere. La nostra analisi
ni in queste settimane, fa riferimento alla legge del 20 maggio 1970, n.300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e, è bene dirlo, si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti, prevedendo che il licenziamento sia valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo.
Fino a circa due anni fa l’articolo 18 dava diritto, ad un lavoratore lasciato a casa dall'azienda, al reintegro sul posto di lavoro mediante ordinanza del giudice. *Nel 2012 la riforma Fornero ha ammorbidito alcune tutele, eliminando di fatto l’obbligo del reintegro per i licenziamenti ingiusti legati a motivi economici. In questi casi, chi viene licenziato ha diritto solo ad un risarcimento economico. La novità fondamentale della riforma Fornero (l.92/2012) consiste nel fatto che, mentre sinora ai datori di lavoro con organico più consistente veniva sempre applicata, in caso di recesso illegittimo, la reintegrazione più il risarcimento del danno, dopo la riforma, a parità di organico, sia nel caso di licenziamento disciplinare, che nel caso di giustificato motivo oggettivo, non sempre compete al lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro, ma si fa luogo solamente al risarcimento del danno. Tale risarcimento corrisponde ad un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale, avuto riguardo a tutta una serie di parametri quali il numero di dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio e le condizioni delle parti. L’obbligo al reintegro rimane solo nei casi di licenziamento discriminatorio – pregiudizi razziali, politici o di genere – mentre per i licenziamenti disciplinari – dovuti a scarso rendimento o a insubordinazione - viene lasciato un margine di discrezionalità al giudice che può deliberare o meno il reintegro in azienda, una volta verificata l'illegittimità del licenziamento. In particolare, ove il datore di lavoro sia soggetto al regime della tutela, nota come “reale”, cioè in dipendenza dell’organico e quindi del numero dei dipendenti, il giudice nell’accertare l’illegittimità può disporre la reintegra del lavoratore. Come cambierà il panorama lavorativo italiano con la entrata in vigore del Jobs act renziano?
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