L'art.1 del D.L. 78/2009 (legge n.102/2009) e il D.M. 18.12.2009 attuativo, hanno previsto che i soggetti percettori di trattamenti si sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ( si tratta , quindi, di soggetti in CIG ordinaria e straordinaria, anche in deroga, solidarietą e disoccupazione per crisi aziendale e occupazionale, a prescindere che siano sospesi a zero ore o a riduzione di orario) possono essere utilizzati dalla stessa impresa in programmi di formazione o riqualificazione che possono includere attivitą produttiva connessa all'apprendimento.
Questo progetto deve essere elaborato dal datore di lavoro e deve contenere in dettaglio la formazione, la durata della stessa e le modalitą di svolgimento (al termine del progetto, i risultati devono essere inviati alla DPL e, ove previsto, alla regione).
Per l'applicazione della predetta disposizione, utilizzabile in via sperimentale, occorre la stipula di uno specifico accordo, in sede di Ministero del Lavoro, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto i programmi di Cassa Integrazione, solidarietą e disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro di cui all'art.19 del D.L. 185/2008 (L.2/2009).
I predetti accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali del Ministero del Lavoro, nelle quali sede l'unitą produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.
A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo stesso, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.
Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo ed in ogni caso prima dell'inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando il modello allegato al messaggio INPS, deve comunicare, alla sede INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione.
Qualora i lavoratori siano interessati alla CIG in deroga l'accordo deve essere sottoscritto dalla competente regione.
La nuova disposizione comporta per il lavoratore, l'erogazione, da parte del datore di lavoro, della differenza tra il trattamento a sostegno del reddito e l'effettiva retribuzione spettante.
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