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Settembre-Ottobre/2014 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Pagamento dei contributi per la CIG - La contribuzione deve essere calcolata sulle retribuzioni
di Giancarlo Laino

Pagamento dei contributi per la CIG
La contribuzione deve essere calcolata sulle retribuzioni

Il contributo che le aziende devono versare all'INPS (attraverso il mod. DM 10/2 unitamente agli altri contributi) per la "gestione" Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, è stabilito in misura differenziata in relazione al numero dei dipendenti in forza all'impresa.
Misura del contributo:
- 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti (8% il contributo addizionale);
- 1,90% per le imprese fino a 50 dipendenti (4% il contributo addizionale).
La contribuzione deve essere calcolata sulle retribuzioni (determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 153/69, riformulato da D.Lgs 314/97) erogate al personale dipendete avente qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro (compresi i viaggiatori ei piazzisti) e versata all'INPS mensilmente, unitamente agli altri contributi previdenziali/assistenziali, attraverso il flusso Uniemens (ex mod. DM 10/2).
La contribuzione addizionale deve essere calcolata sull'ammontare delle integrazioni salariali autorizzate e corrisposte (al netto della riduzione equivalente all'aliquota contributiva a carico dell'apprendista pari al 5,84%).
I requisiti per beneficiare della riduzione di aliquota di CIG ordinaria occorre che le aziende interessate (industriali in genere, edili e lapidee) abbiano in forza un numero di lavoratori dipendenti non superiori a 50 unità (se l'azienda è strutturata in più sedi distaccate devono essere sommati i dipendenti presenti nelle diverse unità: sede, filiali, stabilimenti, cantieri, ecc..).
Detto limite va individuato:
- Nel numero dei dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività, nell'anno di inizio di attività con dipendenti;
- Nella media dei dipendenti occuati nell'anno precedente (anche se per frazione), per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività.
I dipendenti da computare ai fini della determinazione del requisito occupazionale (medio) sono :
gli operari , gli impiegati, i viaggiatori e piazzisti, i quadri, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assenti (es.: servizio militare, maternità/paternità, congedi parentali, ecc); se gli stessi vengono sostituiti si considerano questi ultimi e non gli assenti.
I dipendenti part time si computano in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno.

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