Il socio lavoratore di cooperativa
può stipulare un ulteriore rapporto di lavoro
L'art.1 della legge 142/2001 ha stabilito che il socio lavoratore di cooperativa, oltre all'istaurazione
del rapporto associativo può stipulare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro derivano i relativi effetti giuridici previsti dalla legge. A tale fine le cooperative interessate sono tenute entro il 31 dicembre 2003, a definire, in un regolamento le tipologie dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
L'art.4 della medesima legge ha altresì stabilito che ai fini contributivi previdenziali e assicurativi (quindi anche l'INAIL) si deve fare riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavori adottabili dal regolamento sopra citato. Il comma 3 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi intesi a riformare il D.P.R. 602/1970 , in particolare la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori deve essere gradualmente (massimo 5 anni) equiparata, tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali ,a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. In attuazione di tale norma, è stato emanato il D.Lgs. 423/2001, il cui principale scopo è quello di eliminare l'attuale sistema di contribuzione, basato su retribuzioni convenzionali, generalmente più basse di quelle effettivamente corrisposte, per approdare gradualmente ad una completa assimilazione alle regole vigenti per i lavoratori dipendenti da impresa.
Secondo l'INPS, le disposizioni del D.Lgs 423/2001 trovano applicazione dal 2002, anche in assenza dei regolamenti previsti all'art.6 della citata legge 142/2001.
Dette disposizioni sono indirizzate ai lavoratori soci, che istaurano con la propria società un rapporto di lavoro di lavoro di tipo subordinato, di tutti gli organismi associativi individuati dall'art. 1 del D.P.R. 602/1970 che svolgono le attività individuate dal D.M.6.6.2008.
A decorrere dal 1.1.2010, anche i soci in questione trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, compreso il minimale.
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