Il CCNL applicato ai lavoratori domestici , nel pieno rispetto di quanto disciplinato dall’art.
2110 del codice civile, dispone che , in caso di malattia, il lavoratore, dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o concreti impedimenti , entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
Il lavoratore dovrà , in seguito, far pervenire, al datore di lavoro, il relativo certificato medico, consegnato o inviato mediante raccomandata, entro due giorni dal relativo rilascio.
per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che, non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto di per i seguenti periodi di anzianità:
- fino a 6 mesi , 10 giorni di calendario;
- oltre 6 mesi e fino a 2 anni, 45 giorni di calendario;
- olter 2 anni , 180 giorni di calendario.
In funzione del periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità economica, a totale carico del datore di lavoro, a titolo di indennità di malattia, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, per i seguenti periodi di anzianità:
- fino a 6 mesi, il 50% fino al 3° giorno. Il 100% dal 4° al 8° giorno;
- oltre 6 mesi e fino a 2 anni, il 50% fino al 3° giorno. Il 100% dal 4° al 8° giorno;
- oltre 2 anni , il 50% fino al 3à giorno. Il 100% dal 4° al 8° giorno.
L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui, il lavoratore ammalato, non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Appare utile ricordare che , il contributo versato all’INPS assicura le restazioni sanitarie, ma è, in ogni caso, escluso il diritto a percepire le indennità di malattia, così come previsto per la generalità dei lavoratori subordinati.
Per le retribuzioni erogate con il sistema della mensilizzazione , è necessario ricordare, che le giornate di assenza, per malattia in questo caso, implicano la trattenuta della giornata non
lavorata, fermo restando il pagamento delle stesse quale diritto garantito dalla normativa vigente.
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