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Maggio-Agosto/2014 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Arbitrato rituale
di Giancarlo Laino


Le controversie possono essere proposte
innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato


L’arbitrato irrituale è un mezzo di risoluzione delle controversie affidato dalle parti ad arbitri scelti dalle stesse, il cui giudizio costituisce una transazione ed ha effetto contrattuale.
La legge 183/2010 (c.d.collegato lavoro) ha stabilito che le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. possono essere proposte innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato (irrituale).
Composizione:
- n.1 rappresentante di ciascuna delle parti;
- n.1 membro in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte.
Il soggetto terzo scelto di comune accordo dagli arbitri di parte, oltre ad essere imparziale e indipendente (così come previsto dall’art. 815 c.p.c.), deve appartenere ad una delle seguenti categorie professionali:
- professori universitari di materie giuridiche;
- avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Non è, invece, previsto alcun requisito professionale per i rappresentati di ciascuna delle parti (arbitri di parte), i quali devono comunque rispettare i canoni di imparzialità e indipendenza stabiliti dall’art. 815 c.p.c.
La parte che intende ricorrere al collegio deve notificare all’altra un ricorso sottoscritto personalmente o da un rappresentante al quale ha mandato e presso il quale deve domiciliarsi.
Il ricorso deve contenere: la nomina dell’arbitro di parte; l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto; i mezzi di prova; il valore della controversia; le norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa; l’eventuale richiesta di decidere secondo equità.
La parte convenuta:
- non accetta, si ricorre al giudice;
- accetta, nomina il proprio arbitro.
L’arbitro della parte convenuta entro 30 gg dalla notifica del ricorso procede concordemente con l’altro arbitro alla scelta del Presidente del collegio arbitrale. Ove ciò non avvenga il ricorrente può chiedere che la nomina dell’arbitro venga fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro 30 gg, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta da un avvocato abbia conferito mandato.

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