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Marzo-Aprile/2014 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Ordinamento della Repubblica Italiana
di Paola Rodorigo


La Costituzione italiana come dall’Art. 55 prevede un sistema bicamerale.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
La Costituzione prevede il sistema bicamerale e stabilisce che il Parlamento si compone di due rami con uguaglianza di posizione.
La camera e il Senato vengono eletti direttamente dal popolo e svolgono il loro lavoro indipendentemente l’uno dall’altro, in casi eccezionali si riuniscono in Seduta Comune.
La Camera dei deputati, come dall’Art. 56 elegge 630 deputati.
Il Senato della Repubblica, come dall’Art. 57 è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di 315, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7.
Con queste norme introdotte nella Costituzione secondo l’Art. 2 della Legge Costituzionale a febbraio 1963 n. 2, so è allargato il numero dei seggi del Senato tenendo conto del numero degli abitanti di ogni Regione.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
Gli eleggibili debbono aver raggiunto l’età di 40 anni.
Art. 59. E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Il termine Parlamentini appare verso la fine dell’età feudale col significato di assemblea popolare cittadina oppure di riunione delle classi alte.
Inizialmente gli stati tenevano sedute collettive che da principio discutevano di affari giudiziari.
I parlamenti medioevali restarono in auge fino al XVII secolo, secolo in cui prevalse il principio dell’assolutismo monarchico e i parlamentari vennero privati di ogni autorità.
Attualmente il Parlamento indica le assemblee legislative elette a suffragio universale.
Vi sono parlamenti unicamerali e parlamenti bicamerali. I primi esistono solo in pochi Stati, i secondi sono adottati dalla maggioranza degli Stati.
Il Parlamento bicamerale, come in Italia: Camera dei deputati e Senato e negli Usa con la Camera dei rappresentanti e il Senato.
Le camere hanno un proprio regolamento interno, eleggono uffici di presidenza. In base all’articolo 88 della nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere, dopo aver sentito il parere dei loro presidenti. I periodi di lavoro parlamentare costituiscono le “sessioni”; se una sessione è indetta dal Capo dello Stato o dal Presidente della Camera viene chiamata “straordinaria”.
Le sedute sono pubbliche.
Il Parlamento controlla tutta la vita del Paese.
Il governo, soggetto ai voti di fiducia e di sfiducia, è nelle sue mani.
Abolire o mutare il Senato? Non è chiara l’utilità.



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